Skip to content
BGE 122 II 134

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; principio della specialità (art. 67 cpv. 1 AIMP; riserva della Svizzera all'art. 2 lett. b alla CEAG). La concessione dell'assistenza giudiziaria secondo la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG) presuppone che le misure sollecitate servano in un procedimento penale nello Stato richiedente. Si sarebbe eventualmente in presenza di un abuso della procedura di assistenza quando il procedimento penale costituirebbe un semplice pretesto, ossia quando le misure richieste, in realtà, servirebbero esclusivamente come mezzi di prova in un procedimento civile (consid. 7b). L'art. 67 cpv. 1 AIMP tende a impedire che informazioni ottenute mediante l'assistenza giudiziaria possano essere utilizzate per il perseguimento penale di reati per i quali l'assistenza è esclusa; esso non osta, per contro, a un'utilizzazione di queste informazioni nel quadro di una procedura civile; ciò vale, in ogni modo, quando si tratta di pretese del danneggiato derivanti da un reato. Proceduralmente, l'ulteriore utilizzazione, in ambito civile, delle informazioni ottenute mediante l'assistenza giudiziaria in materia penale è soggetta all'approvazione dell'ufficio federale di polizia (consid. 7c).

17 febbraio 2019·Volume 122·II·Dossier: 1A.1/1996·1 visualizzazioni
DE

18. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 15. April 1996 i.S. Firma C. AG, Firma O. und Firma H. AG in Liq. gegen Bezirksanwaltschaft IV für den Kanton Zürich sowie Staatsanwaltschaft und Obergericht des Kantons Zürich (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

FR

Entraide judiciaire internationale en matière pénale; principe de la spécialité (art. 67 al. 1 EIMP; réserve de la Suisse à l'art. 2 let. b CEEJ). L'octroi de l'entraide internationale selon la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ) suppose que les mesures sollicitées soient utiles à la poursuite pénale dans l'état requérant. Un abus de la procédure d'entraide pourrait à la rigueur se concevoir dans l'hypothèse où la procédure pénale ne serait que le prétexte pour obtenir des renseignements destinés en réalité exclusivement à servir de preuves dans une procédure civile (consid. 7b). L'art. 67 al. 1 EIMP tend à empêcher que les renseignements obtenus par voie d'entraide soient produits dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue; il ne s'oppose en revanche pas à leur utilisation ultérieure dans le cadre d'une procédure civile, en particulier lorsqu'il s'agit de satisfaire les prétentions du lésé découlant de l'infraction pénale. Une telle utilisation est subordonnée à l'approbation de l'Office fédéral de la police (consid. 7c).

IT

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; principio della specialità (art. 67 cpv. 1 AIMP; riserva della Svizzera all'art. 2 lett. b alla CEAG). La concessione dell'assistenza giudiziaria secondo la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG) presuppone che le misure sollecitate servano in un procedimento penale nello Stato richiedente. Si sarebbe eventualmente in presenza di un abuso della procedura di assistenza quando il procedimento penale costituirebbe un semplice pretesto, ossia quando le misure richieste, in realtà, servirebbero esclusivamente come mezzi di prova in un procedimento civile (consid. 7b). L'art. 67 cpv. 1 AIMP tende a impedire che informazioni ottenute mediante l'assistenza giudiziaria possano essere utilizzate per il perseguimento penale di reati per i quali l'assistenza è esclusa; esso non osta, per contro, a un'utilizzazione di queste informazioni nel quadro di una procedura civile; ciò vale, in ogni modo, quando si tratta di pretese del danneggiato derivanti da un reato. Proceduralmente, l'ulteriore utilizzazione, in ambito civile, delle informazioni ottenute mediante l'assistenza giudiziaria in materia penale è soggetta all'approvazione dell'ufficio federale di polizia (consid. 7c).

Vedi originale(bger.ch) →
BGE 122 II 134 — Swissrulings