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BGE 121 V 40

Art. 7 cpv. 2 e art. 37 cpv. 2 LAINF, art. 31 e 69 lett. f della Convenzione OIL n. 102, art. 31 e 68 lett. f CESS: Riduzione della prestazione nel caso di infortunio occorso sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via di ritorno. Il divieto di riduzione della prestazione per colpa grave ai sensi delle disposizioni di diritto internazionale citate è applicato solo agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali. Carente una definizione nelle norme internazionali, la questione di sapere se la nozione di "infortuni sul lavoro" comprenda pure gli infortuni occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via di ritorno deve essere risolta secondo il diritto nazionale. Giusta l'art. 7 cpv. 2 LAINF e contrario, gli infortuni intervenuti sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via di ritorno rientrano, di regola, nella categoria degli infortuni non professionali.

26 giugno 2014·Volume 121·V·Dossier: U 120/94·1 visualizzazioni
DE

8. Urteil vom 9. Februar 1995 i.S. L. gegen Schweizerische Unfallversicherungsanstalt und Obergericht des Kantons Schaffhausen

FR

Art. 7 al. 2 et art. 37 al. 2 LAA, art. 31 et 69 let. f de la Convention OIT no 102, art. 31 et 68 let. f CESS: Réduction des prestations en espèces à la suite d'un accident de trajet. Les normes de droit international précitées qui font obstacle à une réduction des prestations d'assurance pour faute grave ne s'appliquent qu'en cas d'accidents et de maladies professionnels. Le point de savoir si la notion d'accident professionnel, qui n'est pas définie par les Conventions internationales, englobe également les accidents de trajet doit être examiné à la lumière du droit interne. En règle générale, les accidents de trajet font partie de la catégorie des accidents non professionnels (art. 7 al. 2 LAA a contrario).

IT

Art. 7 cpv. 2 e art. 37 cpv. 2 LAINF, art. 31 e 69 lett. f della Convenzione OIL n. 102, art. 31 e 68 lett. f CESS: Riduzione della prestazione nel caso di infortunio occorso sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via di ritorno. Il divieto di riduzione della prestazione per colpa grave ai sensi delle disposizioni di diritto internazionale citate è applicato solo agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali. Carente una definizione nelle norme internazionali, la questione di sapere se la nozione di "infortuni sul lavoro" comprenda pure gli infortuni occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via di ritorno deve essere risolta secondo il diritto nazionale. Giusta l'art. 7 cpv. 2 LAINF e contrario, gli infortuni intervenuti sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via di ritorno rientrano, di regola, nella categoria degli infortuni non professionali.

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BGE 121 V 40 — Swissrulings