Art. 43 n. 2 cpv. 2 e n. 3 cpv. 2 CP; esecuzione della pena privativa della libertà sospesa a favore di un trattamento ambulatorio. La questione se il trattamento ambulatorio sia inefficace deve essere oggetto di una decisione separata dell'autorità competente per l'esecuzione della misura, che può essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo previo esaurimento dei rimedi giuridici cantonali. La constatata inutilità del trattamento non può essere censurata con ricorso per cassazione (conferma della giurisprudenza; consid. 3). In caso di successiva esecuzione della pena privativa della libertà precedentemente sospesa, deve essere tenuto conto del trattamento ambulatorio nella misura in cui la libertà personale dell'interessato sia stata effettivamente limitata. Considerata la fondamentale differenza intercorrente fra misura ambulatoria e carcerazione, di regola il trattamento sarà computato solo parzialmente (chiarimento della giurisprudenza; consid. 4b).
49. Urteil des Kassationshofes vom 24. November 1995 i.S. G. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 43 ch. 2 al. 2 et ch. 3 al. 2 CP; exécution de la peine privative de liberté suspendue au profit d'un traitement ambulatoire. Le point de savoir si le traitement ambulatoire s'est révélé inopérant doit faire l'objet d'une décision séparée de la part de l'autorité d'exécution compétente, qui, une fois les voies de droit cantonales épuisées, peut donner lieu à un recours de droit administratif. L'inutilité constatée du traitement ne peut donner matière à un pourvoi en nullité (confirmation de la jurisprudence; consid. 3). En cas d'exécution postérieure de la peine privative de liberté suspendue, le traitement ambulatoire doit être pris en compte dans la mesure où le condamné a été effectivement entravé dans sa liberté personnelle. Compte tenu de la différence fondamentale existant entre l'incarcération et le traitement ambulatoire, il ne sera en règle générale tenu compte du traitement que de façon restrictive (précision de la jurisprudence; consid. 4b).
Art. 43 n. 2 cpv. 2 e n. 3 cpv. 2 CP; esecuzione della pena privativa della libertà sospesa a favore di un trattamento ambulatorio. La questione se il trattamento ambulatorio sia inefficace deve essere oggetto di una decisione separata dell'autorità competente per l'esecuzione della misura, che può essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo previo esaurimento dei rimedi giuridici cantonali. La constatata inutilità del trattamento non può essere censurata con ricorso per cassazione (conferma della giurisprudenza; consid. 3). In caso di successiva esecuzione della pena privativa della libertà precedentemente sospesa, deve essere tenuto conto del trattamento ambulatorio nella misura in cui la libertà personale dell'interessato sia stata effettivamente limitata. Considerata la fondamentale differenza intercorrente fra misura ambulatoria e carcerazione, di regola il trattamento sarà computato solo parzialmente (chiarimento della giurisprudenza; consid. 4b).