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BGE 121 IV 249

Art. 123 CP; lesioni intenzionali semplici cagionate nel quadro di un incontro di disco su ghiaccio, dovere di diligenza, accettazione tacita del rischio? Lesioni personali semplici cagionate nell'ambito di una competizione sportiva (nella fattispecie: disco su ghiaccio): se sussiste dolo eventuale o negligenza cosciente, dipende, tra l'altro, dalla gravità della violazione del dovere di diligenza e dalla probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio di ferimento; il dovere di diligenza cui soggiace un giocatore è determinato in base alle regole di gioco e al principio generale "neminem laedere" (consid. 3). Ove siano state violate intenzionalmente o in modo grave regole di gioco che mirano pure alla prevenzione degli incidenti, non può essere ammessa un'accettazione tacita del rischio di ferimento inerente alla pratica sportiva (consid. 4).

26 giugno 2014·Volume 121·IV·Dossier: 6S.518/1994·1 visualizzazioni
DE

40. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale del 28 aprile 1995 nella causa A. c. Ministero pubblico del Cantone Ticino (ricorso per cassazione)

FR

Art. 123 CP; lésions corporelles simples intentionnelles lors d'un match de hockey sur glace, devoir de prudence, acceptation tacite? Lésions corporelles simples lors d'une compétition sportive (ici un match de hockey sur glace): savoir s'il y a dol éventuel ou négligence consciente dépend notamment de la gravité de la violation du devoir de prudence et de l'imminence, connue de l'auteur, du risque de blessure; le devoir de prudence se détermine en fonction des règles du jeu correspondantes et du principe général "neminem laedere" (consid. 3). Si une règle destinée aussi à protéger les joueurs des blessures est volontairement et grossièrement violée, on ne doit pas admettre un consentement tacite en raison du risque inhérent à l'activité sportive (consid. 4).

IT

Art. 123 CP; lesioni intenzionali semplici cagionate nel quadro di un incontro di disco su ghiaccio, dovere di diligenza, accettazione tacita del rischio? Lesioni personali semplici cagionate nell'ambito di una competizione sportiva (nella fattispecie: disco su ghiaccio): se sussiste dolo eventuale o negligenza cosciente, dipende, tra l'altro, dalla gravità della violazione del dovere di diligenza e dalla probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio di ferimento; il dovere di diligenza cui soggiace un giocatore è determinato in base alle regole di gioco e al principio generale "neminem laedere" (consid. 3). Ove siano state violate intenzionalmente o in modo grave regole di gioco che mirano pure alla prevenzione degli incidenti, non può essere ammessa un'accettazione tacita del rischio di ferimento inerente alla pratica sportiva (consid. 4).

Vedi originale(bger.ch) →
BGE 121 IV 249 — Swissrulings