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BGE 121 III 432

Cancellazione di un diritto di pegno a Registro fondiario a seguito della realizzazione del pegno (art. 156 LEF). Imputazione in caso di pagamento parziale (art. 85 cpv. 1 CO in relazione con l'art. 818 cpv. 1 CC). Se, a causa dell'insufficienza del prezzo di vendita, il diritto di pegno è estinto completamente o parzialmente, l'ufficio deve trasmettere il titolo o i titoli - in concreto delle cartelle ipotecarie - al Registro fondiario per la cancellazione o la riduzione del diritto di pegno (consid. 2a). Conformemente all'art. 85 cpv. 1 CO, applicabile nell'ambito dell'esecuzione ed in particolare dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno, la somma ricavata dal pegno deve essere dapprima imputata sulle spese di procedura e gli interessi e poi sul capitale (consid. 2b).

26 giugno 2014·Volume 121·III·Dossier: B.210/1995·1 visualizzazioni
DE

83. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 4 décembre 1995 dans la cause Bank X. (recours LP)

FR

Radiation d'un droit de gage au registre foncier ensuite de la réalisation du gage (art. 156 LP). Imputation en cas de paiement partiel (art. 85 al. 1 CO en relation avec l'art. 818 al. 1 CC). Lorsque, par suite de l'insuffisance du prix de vente, le droit de gage se trouve éteint en totalité ou en partie, l'office doit transmettre le(s) titre(s), en l'occurrence des cédules hypothécaires, au registre foncier pour cancellation ou réduction du droit de gage (consid. 2a). L'art. 85 al. 1 CO étant applicable en matière de poursuite, spécialement à la poursuite en réalisation de gage, le produit de la réalisation du gage doit être imputé en premier lieu sur les frais de la procédure et les intérêts, puis sur le capital (consid. 2b).

IT

Cancellazione di un diritto di pegno a Registro fondiario a seguito della realizzazione del pegno (art. 156 LEF). Imputazione in caso di pagamento parziale (art. 85 cpv. 1 CO in relazione con l'art. 818 cpv. 1 CC). Se, a causa dell'insufficienza del prezzo di vendita, il diritto di pegno è estinto completamente o parzialmente, l'ufficio deve trasmettere il titolo o i titoli - in concreto delle cartelle ipotecarie - al Registro fondiario per la cancellazione o la riduzione del diritto di pegno (consid. 2a). Conformemente all'art. 85 cpv. 1 CO, applicabile nell'ambito dell'esecuzione ed in particolare dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno, la somma ricavata dal pegno deve essere dapprima imputata sulle spese di procedura e gli interessi e poi sul capitale (consid. 2b).

Vedi originale(bger.ch) →