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BGE 121 III 28

Art. 206 LEF. Eccezioni al divieto di promuovere esecuzioni durante la procedura di fallimento. Un'esecuzione in via di realizzazione del pegno può essere promossa contro il debitore durante la procedura di fallimento se il pegno appartiene ad una terza persona. L'escusso è il fallito, non la massa fallimentare. Anche il terzo proprietario è considerato escusso (consid. 2). È all'amministrazione del fallimento che devono essere notificati gli atti d'esecuzione promossi contro il debitore durante la procedura di fallimento in virtù di una delle eccezioni dell'art. 206 LEF e concernente beni appartenenti alla massa (consid. 3).

26 giugno 2014·Volume 121·III·Dossier: B.15/1995·1 visualizzazioni
DE

9. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 24 février 1995 dans la cause W. (recours LP)

FR

Art. 206 LP. Exceptions à l'interdiction des poursuites durant la liquidation de la faillite. Une poursuite en réalisation de gage peut être exercée contre le débiteur durant la liquidation de sa faillite lorsque le gage appartient à un tiers. Le poursuivi est le failli personnellement, non la masse en faillite. Le tiers propriétaire est aussi considéré comme poursuivi (consid. 2). C'est à l'administration de la faillite que doivent être notifiés les actes de la poursuite exercée contre le débiteur durant la liquidation de sa faillite en vertu de l'une des exceptions à l'art. 206 LP et concernant des biens appartenant à la masse (consid. 3).

IT

Art. 206 LEF. Eccezioni al divieto di promuovere esecuzioni durante la procedura di fallimento. Un'esecuzione in via di realizzazione del pegno può essere promossa contro il debitore durante la procedura di fallimento se il pegno appartiene ad una terza persona. L'escusso è il fallito, non la massa fallimentare. Anche il terzo proprietario è considerato escusso (consid. 2). È all'amministrazione del fallimento che devono essere notificati gli atti d'esecuzione promossi contro il debitore durante la procedura di fallimento in virtù di una delle eccezioni dell'art. 206 LEF e concernente beni appartenenti alla massa (consid. 3).

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BGE 121 III 28 — Swissrulings