Art. 6 CEDU; art. 4 Cost.; art. 89 cpv. 2 e 131 cpv. 1 DIFD; revoca di decisioni; obbligo d'informazione nell'ambito di una procedura per sottrazione d'imposta; presunzione d'innocenza e facoltà di non deporre contro sé stesso; principio "ne bis in idem". È ammissibile revocare decisioni di tassazione (decisioni di ricupero d'imposta) prima che sia scaduto il termine di ricorso (consid. 1). Nell'ambito di una procedura per sottrazione d'imposta, il contribuente può essere obbligato, giusta l'art. 89 cpv. 2 DIFD, a fornire giustificativi sulla provenienza degli importi sottratti; se rifiuta può essere punito con una multa in base all'art. 131 cpv. 1 DIFD (consid. 2). Una simile multa non disattende né la presunzione d'innocenza né il diritto di non deporre contro sé stesso (consid. 3). Il principio "ne bis in idem" non esclude che sia multato ogni volta il contribuente, il quale non dà seguito a ripetute richieste di fornire i medesimi giustificativi (consid. 4).
45. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 7. Juli 1995 i.S. B. gegen Verwaltung für die direkte Bundessteuer des Kantons Wallis und Steuerrekurskommission des Kantons Wallis (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Art. 6 CEDH; art. 4 Cst.; art. 89 al. 2 et 131 al. 1 AIFD; révocation de décisions; obligation de renseigner dans une procédure ouverte pour soustraction d'impôt; présomption d'innocence et droit de ne pas témoigner contre soi-même; principe "ne bis in idem". Il est possible de révoquer des décisions de taxation (décisions d'imposition supplémentaire) pendant que le délai de recours court encore (consid. 1). Dans la procédure ouverte pour soustraction d'impôt le contribuable peut, sur la base de l'art. 89 al. 2 AIFD, être tenu de fournir des renseignements sur la provenance des montants soustraits; en cas de refus, il peut être frappé d'une amende selon l'art. 131 al. 1 AIFD (consid. 2). Cette amende ne viole ni la présomption d'innocence, ni le droit de ne pas témoigner contre soi-même (consid. 3). Le principe "ne bis in idem" n'exclut pas que le contribuable qui ne donne pas suite aux injonctions répétées de fournir les mêmes renseignements, soit chaque fois amendé (consid. 4).
Art. 6 CEDU; art. 4 Cost.; art. 89 cpv. 2 e 131 cpv. 1 DIFD; revoca di decisioni; obbligo d'informazione nell'ambito di una procedura per sottrazione d'imposta; presunzione d'innocenza e facoltà di non deporre contro sé stesso; principio "ne bis in idem". È ammissibile revocare decisioni di tassazione (decisioni di ricupero d'imposta) prima che sia scaduto il termine di ricorso (consid. 1). Nell'ambito di una procedura per sottrazione d'imposta, il contribuente può essere obbligato, giusta l'art. 89 cpv. 2 DIFD, a fornire giustificativi sulla provenienza degli importi sottratti; se rifiuta può essere punito con una multa in base all'art. 131 cpv. 1 DIFD (consid. 2). Una simile multa non disattende né la presunzione d'innocenza né il diritto di non deporre contro sé stesso (consid. 3). Il principio "ne bis in idem" non esclude che sia multato ogni volta il contribuente, il quale non dà seguito a ripetute richieste di fornire i medesimi giustificativi (consid. 4).