Art. 77 cpv. 2 e 3 lett. b LAINF, art. 100 cpv. 1 e 2 OAINF. - Competenza degli assicuratori in caso di infortuni non professionali: l'art. 77 cpv. 2 LAINF non contiene al riguardo regole limitative. Rientra nelle competenze del Consiglio federale, giusta l'art. 77 cpv. 3 lett. b LAINF, di disciplinare l'obbligo di prestare e la collaborazione degli assicuratori qualora si verifichi un nuovo infortunio, e questo non solo per i casi speciali menzionati nella legge, ma in modo generale. In questa misura, l'art. 100 cpv. 1 e 2 OAINF è conforme alla legge (consid. 5b). - Messi a confronto, i due capoversi dell'art. 100 OAINF configurano l'uno la regola di base (cpv. 1), l'altro la norma speciale (cpv. 2). L'esigenza "e ancora assicurato" posta al capoverso 1 non si riferisce alla qualità di assicurato esistente fino allora presso l'ultimo assicuratore infortuni, bensì a quella, generale, di assicurato fondata su eventuali rapporti d'affiliazione ad un altro assicuratore (consid. 5c).
9. Urteil vom 4. Januar 1994 in Sachen Schweizerische Unfallversicherungsanstalt gegen F. und Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden
Art. 77 al. 2 et 3 let. b LAA, art. 100 al. 1 et 2 OLAA. - Compétence des assureurs en cas d'accidents non professionnels: l'art. 77 al. 2 LAA ne contient pas de règle exhaustive à ce sujet. Il est bien plutôt dans les attributions du Conseil fédéral, selon l'art. 77 al. 3 let. b LAA, de régler l'obligation d'allouer les prestations et la collaboration des assureurs lorsqu'un nouvel accident se produit, et cela non seulement pour les cas spéciaux mentionnés dans la loi, mais à titre général. Dans cette mesure, l'art. 100 al. 1 et 2 OLAA est conforme à la loi (consid. 5b). - L'un par rapport à l'autre, l'al. 1 de l'art. 100 OLAA constitue la règle de base et l'al. 2 la réglementation spéciale. "Mais encore assuré" au sens de l'al. 1 ne désigne pas la qualité d'assuré existant jusque-là auprès du (dernier) assureur-accidents, mais la qualité générale d'assuré, résultant le cas échéant de l'affiliation à un autre assureur (consid. 5c).
Art. 77 cpv. 2 e 3 lett. b LAINF, art. 100 cpv. 1 e 2 OAINF. - Competenza degli assicuratori in caso di infortuni non professionali: l'art. 77 cpv. 2 LAINF non contiene al riguardo regole limitative. Rientra nelle competenze del Consiglio federale, giusta l'art. 77 cpv. 3 lett. b LAINF, di disciplinare l'obbligo di prestare e la collaborazione degli assicuratori qualora si verifichi un nuovo infortunio, e questo non solo per i casi speciali menzionati nella legge, ma in modo generale. In questa misura, l'art. 100 cpv. 1 e 2 OAINF è conforme alla legge (consid. 5b). - Messi a confronto, i due capoversi dell'art. 100 OAINF configurano l'uno la regola di base (cpv. 1), l'altro la norma speciale (cpv. 2). L'esigenza "e ancora assicurato" posta al capoverso 1 non si riferisce alla qualità di assicurato esistente fino allora presso l'ultimo assicuratore infortuni, bensì a quella, generale, di assicurato fondata su eventuali rapporti d'affiliazione ad un altro assicuratore (consid. 5c).