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BGE 120 V 44

Art. 5bis cpv. 5 e art. 6bis cpv. 1 seconda frase LAMI, art. 13a cpv. 3 e 3quater Ord. II, art. 6 ODFI 5: tariffa minima dell'assicurazione collettiva delle spese di cura. Le casse riconosciute hanno il diritto, e non soltanto l'obbligo, di fissare i contributi dell'assicurazione collettiva tenendo conto dei rischi particolari. Secondo la legislazione sussiste solidarietà soltanto nell'ambito della comunità dei rischi costituita dall'insieme delle assicurazioni collettive dello stesso tipo all'interno di una stessa cassa. La legislazione attuale, in particolare l'art. 6bis LAMI, non consente d'imporre tramite una tariffa minima dei contributi nell'assicurazione collettiva una solidarietà fra tutti gli assicurati, quelli membri di un'assicurazione collettiva e quelli assicurati individualmente, di uno stesso cantone.

26 giugno 2014·Volume 120·V·Dossier: K 36/93·1 visualizzazioni
DE

7. Arrêt du 1er février 1994 dans la cause W. contre FAMA, Fondation pour l'assurance-maladie et accidents et Tribunal des assurances du canton de Vaud

FR

Art. 5bis al. 5 et art. 6bis al. 1 seconde phrase LAMA, art. 13a al. 3 et 3quater Ord. II, art. 6 ord. dép. 5: tarif minimal de l'assurance collective des frais de soins médico-pharmaceutiques. Les caisses reconnues ont le droit, et non seulement l'obligation, de fixer les cotisations dans l'assurance collective compte tenu des risques particuliers. Selon le système légal, il ne peut exister de solidarité qu'au sein de la communauté de risques constituée par l'ensemble des assurances collectives du même genre à l'intérieur d'une même caisse. Il n'est pas possible, dans le cadre de la loi actuelle et de l'art. 6bis LAMA en particulier, d'imposer par le biais d'un tarif minimal des cotisations dans l'assurance collective une solidarité entre l'ensemble des assurés collectifs et individuels d'un même canton.

IT

Art. 5bis cpv. 5 e art. 6bis cpv. 1 seconda frase LAMI, art. 13a cpv. 3 e 3quater Ord. II, art. 6 ODFI 5: tariffa minima dell'assicurazione collettiva delle spese di cura. Le casse riconosciute hanno il diritto, e non soltanto l'obbligo, di fissare i contributi dell'assicurazione collettiva tenendo conto dei rischi particolari. Secondo la legislazione sussiste solidarietà soltanto nell'ambito della comunità dei rischi costituita dall'insieme delle assicurazioni collettive dello stesso tipo all'interno di una stessa cassa. La legislazione attuale, in particolare l'art. 6bis LAMI, non consente d'imporre tramite una tariffa minima dei contributi nell'assicurazione collettiva una solidarietà fra tutti gli assicurati, quelli membri di un'assicurazione collettiva e quelli assicurati individualmente, di uno stesso cantone.

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BGE 120 V 44 — Swissrulings