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BGE 120 IV 242

Art. 36 DPA. Consultazione degli atti nella procedura penale amministrativa. Ove si tratti di un incarto particolarmente voluminoso, il diritto di esaminare gli atti durante l'inchiesta può, anche nei confronti di un avvocato che eserciti la propria professione, essere subordinato alla condizione che egli effettui tale operazione presso l'amministrazione interessata e vi allestisca fotocopie.

26 giugno 2014·Volume 120·IV·Dossier: G.31/1994·1 visualizzazioni
DE

39. Auszug aus dem Urteil der Anklagekammer vom 11. Juli 1994 i.S. S. gegen Eidg. Zollverwaltung

FR

Art. 36 DPA. Consultation des pièces en procédure pénale administrative. S'agissant d'un dossier particulièrement volumineux, le droit de consulter les pièces pendant l'enquête peut, même pour un avocat (pratiquant), être soumis à la condition que celui-ci procède à cette opération auprès de l'administration concernée et y effectue le cas échéant des copies.

IT

Art. 36 DPA. Consultazione degli atti nella procedura penale amministrativa. Ove si tratti di un incarto particolarmente voluminoso, il diritto di esaminare gli atti durante l'inchiesta può, anche nei confronti di un avvocato che eserciti la propria professione, essere subordinato alla condizione che egli effettui tale operazione presso l'amministrazione interessata e vi allestisca fotocopie.

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BGE 120 IV 242 — Swissrulings