Art. 351 CP. Contestazione sul foro. Tempestività dell'istanza di designazione del foro. Pur potendo di per sé l'istanza di designazione del foro essere presentata alla Camera di accusa del Tribunale federale fino al momento del giudizio, l'interessato (autorità o privato) è tenuto a presentarla, a salvaguardia della celerità della procedura, non appena ciò possa essere ragionevolmente da lui preteso alla luce delle circostanze concrete. Istanza ritenuta abusiva, e quindi inammissibile, in un caso in cui gli istanti, pur avendo sin dall'inizio eccepito l'incompetenza per territorio delle autorità del cantone in cui l'istruzione era cominciata e pur disponendo senz'altro di tutti gli elementi necessari per formulare l'istanza, non hanno rispettato il termine adeguato loro impartito dall'autorità cantonale per presentarla, ma l'hanno proposta solamente più di quattro mesi dopo la scadenza di detto termine (consid. 1). Art. 7, 346 cpv. 2 e 350 n. 1 cpv. 2 CP; art. 61 cpv. 1 lett. b LPM e art. 24 lett. c LPM previgente; LCSl (RS 241). Forum praeventionis. Il principio stabilito dall'art. 7 CP si applica soltanto quando l'agente abbia compiuto il reato all'estero e l'evento si sia verificato in Svizzera. Non può quindi farsi capo a tale disposizione per risolvere una contestazione intercantonale sul foro (conferma della giurisprudenza) (consid. 2a). In un procedimento penale per infrazioni, uguali e differenti, ma punite con la stessa pena, commesse in due cantoni diversi, in materia di protezione di marchi e di concorrenza sleale, è stato ritenuto determinante il luogo in cui è stato compiuto il primo atto d'istruzione, benché il centro principale dell'attività denunciata come illecita si trovasse nell'altro cantone, il quale s'era rifiutato di assumere il procedimento (consid. 2a).
24. Estratto della sentenza della Camera di accusa del 25 marzo 1994 nella causa B., C. e D. contro Ministero pubblico del Cantone Ticino (istanza di designazione del foro)
Art. 351 CP. Contestation au sujet du for. Tardiveté d'une plainte au sujet du for. Même si la requête en désignation de for peut être présentée à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral jusqu'au jugement, le requérant (soit une autorité ou un particulier) doit agir, pour favoriser la célérité de la procédure, dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances du cas. Est ainsi abusive, donc irrecevable, la requête présentée par des particuliers, qui avaient contesté dès le début la compétence quant au lieu des autorités du canton où l'instruction avait été ouverte et qui disposaient de tous les éléments nécessaires au dépôt de la requête mais qui n'avaient pas observé le délai raisonnable imparti par ces autorités pour la déposer, n'agissant que quatre mois après l'échéance de ce délai (consid. 1). Art. 7, 346 al. 2 et 350 ch. 1 al. 2 CP; art. 61 al. 1 let. b LPM et art. 24 let. c aLPM; LCD. Forum praeventionis. L'art. 7 CP ne s'applique que lorsque l'auteur a agi à l'étranger et que le résultat s'est produit en Suisse. Cette disposition est donc inapplicable en matière de for intercantonal (confirmation de la jurisprudence) (consid. 2a). Dans une procédure pénale relative à des infractions de même nature et aussi à des infractions de nature différente (mais passibles de la même peine), commises en matière de protection des marques et de concurrence déloyale dans deux cantons, le for a été fixé dans le canton où la première instruction avait été ouverte, bien que le centre de gravité de l'activité délictueuse se soit trouvé dans l'autre canton, lequel avait décliné sa compétence (consid. 2a).
Art. 351 CP. Contestazione sul foro. Tempestività dell'istanza di designazione del foro. Pur potendo di per sé l'istanza di designazione del foro essere presentata alla Camera di accusa del Tribunale federale fino al momento del giudizio, l'interessato (autorità o privato) è tenuto a presentarla, a salvaguardia della celerità della procedura, non appena ciò possa essere ragionevolmente da lui preteso alla luce delle circostanze concrete. Istanza ritenuta abusiva, e quindi inammissibile, in un caso in cui gli istanti, pur avendo sin dall'inizio eccepito l'incompetenza per territorio delle autorità del cantone in cui l'istruzione era cominciata e pur disponendo senz'altro di tutti gli elementi necessari per formulare l'istanza, non hanno rispettato il termine adeguato loro impartito dall'autorità cantonale per presentarla, ma l'hanno proposta solamente più di quattro mesi dopo la scadenza di detto termine (consid. 1). Art. 7, 346 cpv. 2 e 350 n. 1 cpv. 2 CP; art. 61 cpv. 1 lett. b LPM e art. 24 lett. c LPM previgente; LCSl (RS 241). Forum praeventionis. Il principio stabilito dall'art. 7 CP si applica soltanto quando l'agente abbia compiuto il reato all'estero e l'evento si sia verificato in Svizzera. Non può quindi farsi capo a tale disposizione per risolvere una contestazione intercantonale sul foro (conferma della giurisprudenza) (consid. 2a). In un procedimento penale per infrazioni, uguali e differenti, ma punite con la stessa pena, commesse in due cantoni diversi, in materia di protezione di marchi e di concorrenza sleale, è stato ritenuto determinante il luogo in cui è stato compiuto il primo atto d'istruzione, benché il centro principale dell'attività denunciata come illecita si trovasse nell'altro cantone, il quale s'era rifiutato di assumere il procedimento (consid. 2a).