Divisione ereditaria. 1. Compenso previsto nell'art. 633 CC. Caso di un figlio maggiorenne che ha pagato il suo vitto ai genitori, versato loro determinate somme di denaro e inoltre ha prestato loro dei lavori. 2. Compenso dovuto per spese fatte per conto del de cujus; onere della prova (art. 8 CC). 3. Modo della divisione (art. 610 sgg. CC). Eccettuati i casi speciali di cui all'art. 620 e, eventualmente, 613 cp. 3 CC, l'autorità competente non può attribuire beni della successione a determinati eredi da essa designati. Una cosa che, divisa in natura perderebbe considerevolmente di valore, e non può essere compresa in un lotto formato e attribuito per sorteggio secondo l'art. 611 CC, dev'essere venduta se gli eredi non si accordano diversamente (art. 612 cp. 2 CC). La vendita all'incanto (art. 612 cp. 3 CC) può essere chiesta anche dall'erede, la cui parte non eccede, secondo stima delle attività della successione, l'importo dei beni che ha già ricevuto o dei crediti della successione verso di lui.
62. Urteil der II. Zivilabteilung vom 29. Oktober 1959 i.S. Zürcher gegen Zürcher.
Partage. 1. Indemnité prévue à l'art. 633 CC. Cas d'un fils majeur qui payait sa pension à ses parents, leur versait en outre quelque argent et leur rendait des services. 2. Indemnité due en raison de dépenses effectuées pour le compte du de cujus; fardeau de la preuve (art. 8 CC). 3. Mode de partage (art. 610 sv. CC). Sous réserve des cas spéciaux des art. 620 et, éventuellement, 613 al. 3 CC, l'autorité compétente ne peut attribuer des biens de la succession à certains héritiers désignés par elle. Une chose qui ne saurait être partagée en nature sans subir une diminution notable de sa valeur ni comprise dans un lot formé et attribué par tirage au sort selon l'art. 611 CC doit être vendue si les héritiers ne prennent pas un autre arrangement (art. 612 al. 2 CC). Peut aussi demander la vente aux enchères (art. 612 al. 3 CC) l'héritier dont la part ne dépasse pas, d'après une estimation des actifs de la succes sion, le montant des biens qu'il a déjà reçus ou les créances de la succession contre lui.
Divisione ereditaria. 1. Compenso previsto nell'art. 633 CC. Caso di un figlio maggiorenne che ha pagato il suo vitto ai genitori, versato loro determinate somme di denaro e inoltre ha prestato loro dei lavori. 2. Compenso dovuto per spese fatte per conto del de cujus; onere della prova (art. 8 CC). 3. Modo della divisione (art. 610 sgg. CC). Eccettuati i casi speciali di cui all'art. 620 e, eventualmente, 613 cp. 3 CC, l'autorità competente non può attribuire beni della successione a determinati eredi da essa designati. Una cosa che, divisa in natura perderebbe considerevolmente di valore, e non può essere compresa in un lotto formato e attribuito per sorteggio secondo l'art. 611 CC, dev'essere venduta se gli eredi non si accordano diversamente (art. 612 cp. 2 CC). La vendita all'incanto (art. 612 cp. 3 CC) può essere chiesta anche dall'erede, la cui parte non eccede, secondo stima delle attività della successione, l'importo dei beni che ha già ricevuto o dei crediti della successione verso di lui.