BGE 120 III 36
Art. 260 LEF; cessione di un credito dopo la chiusura del fallimento. Dopo la chiusura della procedura di fallimento, una cessione ai sensi dell'art. 260 LEF può unicamente aver luogo nei limiti previsti dall'art. 269 LEF.
26 giugno 2014·Volume 120·III·Dossier: B.308/1993·1 visualizzazioni
DE
14. Estratto della sentenza 4 febbraio 1994 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti nella causa K c R SA e S SA (ricorso)
FR
Art. 260 LP; cession d'une créance après la clôture de la faillite. Après la clôture de la procédure de faillite, une cession, au sens de l'art. 260 LP, ne peut avoir lieu que dans les limites prévues par l'art. 269 LP.
IT
Art. 260 LEF; cessione di un credito dopo la chiusura del fallimento. Dopo la chiusura della procedura di fallimento, una cessione ai sensi dell'art. 260 LEF può unicamente aver luogo nei limiti previsti dall'art. 269 LEF.