Modificazione di una sentenza di divorzio (art. 157 CC). Divieto dell'abuso di diritto (art. 2 CC). L'assenza di qualsiasi legame fra il diritto di intrattenere relazioni personali e l'obbligo di mantenimento dei genitori ha per conseguenza che un fatto nuovo inerente alle relazioni personali - in concreto l'impossibilità di esercitare il diritto di visita - non costituisce, in linea di principio, un motivo valido per modificare il contributo per il mantenimento (consid. 3). Questo principio trova i suoi limiti nel divieto dell'abuso di diritto. Un comportamento abusivo della madre o del figlio può, in casi veramente eccezionali, giustificare una riduzione del contributo per il mantenimento. Nella fattispecie un siffatto comportamento è stato negato (consid. 4).
33. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 25 mai 1994 dans la cause P. contre P. (recours en réforme)
Modification d'un jugement de divorce (art. 157 CC). Interdiction de l'abus de droit (art. 2 CC). L'absence de tout lien entre le droit aux relations personnelles et le devoir d'entretien des parents a pour conséquence qu'un fait nouveau relatif aux relations personnelles - impossibilité d'exercer le droit de visite en l'occurrence - ne saurait en principe constituer un motif valable de modification de la contribution d'entretien (consid. 3). Ce principe trouve sa limite dans l'interdiction de l'abus de droit. Un comportement abusif de la mère ou de l'enfant peut, dans des cas très exceptionnels, justifier une réduction de la contribution d'entretien. Négation en l'espèce d'un tel comportement (consid. 4).
Modificazione di una sentenza di divorzio (art. 157 CC). Divieto dell'abuso di diritto (art. 2 CC). L'assenza di qualsiasi legame fra il diritto di intrattenere relazioni personali e l'obbligo di mantenimento dei genitori ha per conseguenza che un fatto nuovo inerente alle relazioni personali - in concreto l'impossibilità di esercitare il diritto di visita - non costituisce, in linea di principio, un motivo valido per modificare il contributo per il mantenimento (consid. 3). Questo principio trova i suoi limiti nel divieto dell'abuso di diritto. Un comportamento abusivo della madre o del figlio può, in casi veramente eccezionali, giustificare una riduzione del contributo per il mantenimento. Nella fattispecie un siffatto comportamento è stato negato (consid. 4).