Art. 328 cpv. 1 CO. Diritto del lavoratore di consultare l'incarto personale; applicazione della legge federale sulla protezione dei dati. La legge sulla protezione dei dati non è in caso applicabile, poiché la decisione impugnata è stata resa prima della sua entrata in vigore (consid. 2). Il lavoratore ha di massima il diritto di consultare il proprio incarto personale. Negato in concreto il diritto di accedere a determinati documenti (consid. 3).
25. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 8. April 1994 i.S. E. gegen X. Banking Corp. (Berufung)
Art. 328 al. 1 CO. Droit du travailleur de consulter son dossier personnel; application de la loi fédérale sur la protection des données. La loi sur la protection des données n'est, en l'espèce, pas applicable puisque la décision attaquée a été rendue avant son entrée en vigueur (consid. 2). En principe, le travailleur a le droit de consulter son dossier personnel. Droit de consulter certaines pièces nié dans le cas particulier (consid. 3).
Art. 328 cpv. 1 CO. Diritto del lavoratore di consultare l'incarto personale; applicazione della legge federale sulla protezione dei dati. La legge sulla protezione dei dati non è in caso applicabile, poiché la decisione impugnata è stata resa prima della sua entrata in vigore (consid. 2). Il lavoratore ha di massima il diritto di consultare il proprio incarto personale. Negato in concreto il diritto di accedere a determinati documenti (consid. 3).