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BGE 119 V 503

Art. 111 cpv. 2 OG, art. 94 OG in relazione con l'art. 113 OG. - Di principio l'amministrazione cantonale non può essere obbligata all'esecuzione di un giudizio di prima istanza deferito con ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale delle assicurazioni e quindi non ancora cresciuto in giudicato (consid. 2). - L'esecuzione immediata del giudizio di prima istanza può soltanto essere ottenuta con provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 94 OG (consid. 3). - In casu, trattasi di decisione in caso dubbio (art. 81 cpv. 2 lett. a LADI) negante all'assicurato il diritto di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. Il giudizio cantonale annulla questa decisione e rinvia la causa all'amministrazione. Ricorso di diritto amministrativo interposto dall'UFIAML. Richiesta dell'assicurato opponente intesa a negare l'effetto sospensivo al ricorso; rigetto dell'istanza.

29 maggio 2016·Volume 119·V·Dossier: C 119/92·1 visualizzazioni
DE

72. Ordonnance présidentielle du 3 février 1993 dans la cause Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail contre B.

FR

Art. 111 al. 2 OJ, art. 94 OJ en corrélation avec l'art. 113 OJ. - L'autorité administrative cantonale intimée en première instance ne saurait être contrainte, en principe, d'exécuter un jugement qui, en raison du recours formé devant le Tribunal fédéral des assurances, n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée (consid. 2). - L'exécution immédiate du jugement entrepris ne pourrait être obtenue que par la voie de mesures provisionnelles au sens de l'art. 94 OJ (consid. 3). - In casu, décision sur cas douteux (art. 81 al. 2 let. a LACI) niant le droit d'un assuré aux prestations de l'assurance-chômage. Jugement cantonal annulant cette décision et renvoyant la cause à l'autorité administrative. Recours de droit administratif interjeté par l'OFIAMT. Requête de l'assuré intimé tend au refus de l'effet suspensif; rejet.

IT

Art. 111 cpv. 2 OG, art. 94 OG in relazione con l'art. 113 OG. - Di principio l'amministrazione cantonale non può essere obbligata all'esecuzione di un giudizio di prima istanza deferito con ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale delle assicurazioni e quindi non ancora cresciuto in giudicato (consid. 2). - L'esecuzione immediata del giudizio di prima istanza può soltanto essere ottenuta con provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 94 OG (consid. 3). - In casu, trattasi di decisione in caso dubbio (art. 81 cpv. 2 lett. a LADI) negante all'assicurato il diritto di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. Il giudizio cantonale annulla questa decisione e rinvia la causa all'amministrazione. Ricorso di diritto amministrativo interposto dall'UFIAML. Richiesta dell'assicurato opponente intesa a negare l'effetto sospensivo al ricorso; rigetto dell'istanza.

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BGE 119 V 503 — Swissrulings