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BGE 119 V 498

Art. 33 cpv. 1 lett. a LADI: rischio aziendale normale. - Secondo la giurisprudenza ciò che è prevedibile riveste un'importanza decisiva nella determinazione, di caso in caso, del rischio aziendale normale. Parimenti questo criterio vale per i grandi progetti di costruzione dove logicamente la prevedibilità di determinati pericoli può essere negata soltanto laddove l'impresa, che ne è colpita, non ha proceduto alle indagini da essa ragionevolmente esigibili; al riguardo bisogna pertanto tenere conto della natura del rischio particolare di opere di questo genere e del rigore delle esigenze imposte alle indagini preliminari. - In casu, trattandosi di un'impresa specializzata nella costruzione di gallerie, l'afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non è stato imputato al rischio aziendale normale.

29 maggio 2016·Volume 119·V·Dossier: C 92/92·1 visualizzazioni
DE

71. Urteil vom 28. September 1993 i.S. Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit gegen ARGE Bözbergtunnel und Versicherungsgericht des Kantons Aargau

FR

Art. 33 al. 1 let. a LACI: risque normal d'exploitation. - Selon la jurisprudence, le caractère de ce qui est prévisible revêt une importance décisive dans la détermination, de cas en cas, du risque normal d'exploitation. Il n'en va pas autrement en ce qui concerne les projets de grands travaux de construction, pour lesquels la prévisibilité de dangers déterminés ne peut en bonne logique être niée que si l'entrepreneur concerné a fait les investigations pouvant raisonnablement être attendues de lui; à cet égard, il importe de tenir compte de la nature particulière du risque inhérent aux ouvrages de ce genre, dans la mesure où il faut poser des exigences sévères au niveau des enquêtes préliminaires. - In casu, s'agissant d'une entreprise spécialisée dans la construction de tunnels, l'écoulement non prévisible d'eau à haute teneur en sulfate et en chlorure, nonobstant les investigations préalables adéquates, n'était plus imputable au risque normal d'exploitation.

IT

Art. 33 cpv. 1 lett. a LADI: rischio aziendale normale. - Secondo la giurisprudenza ciò che è prevedibile riveste un'importanza decisiva nella determinazione, di caso in caso, del rischio aziendale normale. Parimenti questo criterio vale per i grandi progetti di costruzione dove logicamente la prevedibilità di determinati pericoli può essere negata soltanto laddove l'impresa, che ne è colpita, non ha proceduto alle indagini da essa ragionevolmente esigibili; al riguardo bisogna pertanto tenere conto della natura del rischio particolare di opere di questo genere e del rigore delle esigenze imposte alle indagini preliminari. - In casu, trattandosi di un'impresa specializzata nella costruzione di gallerie, l'afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non è stato imputato al rischio aziendale normale.

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BGE 119 V 498 — Swissrulings