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BGE 119 V 375

Art. 101 lett. b LADI, art. 58 Cost. e art. 6 § 1 CEDU. La commissione di ricorso in tema di assicurazione contro la disoccupazione del Canton Zurigo è un tribunale istituito dalla legge ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU. Il fatto che i suoi membri siano designati dal Consiglio di Stato non è tale da revocarne in dubbio l'indipendenza (consid. 4a). Art. 103 cpv. 4 LADI, art. 132 OG, art. 6 § 1 CEDU. - Le controversie in tema di prestazioni sono, in tutti i rami dell'assicurazione sociale federale, contestazioni su diritti e obblighi di diritto civile ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU. Detta disposizione è pertanto applicabile alla procedura cantonale di ricorso e a quello davanti al Tribunale federale delle assicurazioni (consid. 4b/aa). - Indeciso il tema di stabilire come ci si debba comportare in controversie che non concernono prestazioni assicurative, particolarmente in quelle concernenti contributi o premi (consid. 4b/aa). Art. 103 cpv. 4 LADI, art. 36a, 112 e 132 OG, art. 6 § 1 CEDU. - La garanzia della pubblicità dei dibattimenti deve essere assicurata, in via prioritaria, davanti l'autorità giudiziaria di ricorso di prima istanza (consid. 4b/aa in fine). - Carente una richiesta esplicita o tacita di una parte, l'art. 6 § 1 CEDU non impone al giudice delle assicurazioni sociali di indire un dibattimento pubblico, salva l'esistenza di un interesse pubblico importante (consid. 4b/cc). - Criteri che consentono al giudice, anche in presenza di una richiesta di rifiutare l'organizzazione del dibattimento pubblico (consid. 4b/cc e dd). - In specie nessun diritto a dibattimenti pubblici in prima e ultima istanza, dal momento che la controversia pone questioni di carattere altamente tecnico e l'organizzazione del dibattimento costituisce ostacolo alle esigenze di rapidità della procedura stabilite all'art. 103 cpv. 4 LADI. Si è inoltre tenuto conto del fatto che, nel merito, il ricorso è manifestamente infondato (consid. 4b/ee).

3 novembre 2019·Volume 119·V·Dossier: C 27/90·1 visualizzazioni
DE

54. Auszug aus dem Urteil vom 20. Dezember 1993 i.S. K. gegen Arbeitslosenkasse des Kantons Zürich und Rekurskommission für die Arbeitslosenversicherung des Kantons Zürich

FR

Art. 101 let. b LACI, art. 58 Cst. et art. 6 § 1 CEDH. La commission de recours en matière d'assurance-chômage du canton de Zurich est un tribunal établi par la loi au sens de l'art. 6 § 1 CEDH. Le fait que ses membres sont désignés par le Conseil d'Etat n'est, en soi, pas de nature à mettre en cause son indépendance (consid. 4a). Art. 103 al. 4 LACI, art. 132 OJ, art. 6 § 1 CEDH. - Les litiges en matière de prestations sont, pour toutes les branches d'assurance sociale de droit fédéral, des contestations sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'art. 6 § 1 CEDH. Cette disposition est donc applicable à la procédure cantonale de recours et à la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances (consid. 4b/aa). - Qu'en est-il des contestations qui ne concernent pas de prestations d'assurance, notamment les litiges en matière de cotisations et de primes d'assurance? Question laissée indécise (consid. 4b/aa). Art. 103 al. 4 LACI, art. 36a, 112 et 132 OJ, art. 6 § 1 CEDH. - La garantie de la publicité des débats doit être assurée, en priorité, devant l'autorité judiciaire de recours de première instance (consid. 4b/aa in fine). - En l'absence d'une demande explicite ou tacite d'une partie, l'art. 6 § 1 CEDH n'impose pas au juge des assurances sociales l'organisation de débats publics, sauf intérêt public important (consid. 4b/cc). - Critères permettant au juge, même quand il est saisi d'une telle demande, de refuser des débats publics (consid. 4b/cc et dd). - En l'espèce, pas de droit à des débats publics en première et en dernière instance, car le différend soulevait des questions à caractère hautement technique, et l'organisation de tels débats aurait pu contrecarrer l'exigence de rapidité de la procédure formulée par l'art. 103 al. 4 LACI. Il a en outre été tenu compte du fait que, sur le fond, le recours était manifestement infondé (consid. 4b/ee).

IT

Art. 101 lett. b LADI, art. 58 Cost. e art. 6 § 1 CEDU. La commissione di ricorso in tema di assicurazione contro la disoccupazione del Canton Zurigo è un tribunale istituito dalla legge ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU. Il fatto che i suoi membri siano designati dal Consiglio di Stato non è tale da revocarne in dubbio l'indipendenza (consid. 4a). Art. 103 cpv. 4 LADI, art. 132 OG, art. 6 § 1 CEDU. - Le controversie in tema di prestazioni sono, in tutti i rami dell'assicurazione sociale federale, contestazioni su diritti e obblighi di diritto civile ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU. Detta disposizione è pertanto applicabile alla procedura cantonale di ricorso e a quello davanti al Tribunale federale delle assicurazioni (consid. 4b/aa). - Indeciso il tema di stabilire come ci si debba comportare in controversie che non concernono prestazioni assicurative, particolarmente in quelle concernenti contributi o premi (consid. 4b/aa). Art. 103 cpv. 4 LADI, art. 36a, 112 e 132 OG, art. 6 § 1 CEDU. - La garanzia della pubblicità dei dibattimenti deve essere assicurata, in via prioritaria, davanti l'autorità giudiziaria di ricorso di prima istanza (consid. 4b/aa in fine). - Carente una richiesta esplicita o tacita di una parte, l'art. 6 § 1 CEDU non impone al giudice delle assicurazioni sociali di indire un dibattimento pubblico, salva l'esistenza di un interesse pubblico importante (consid. 4b/cc). - Criteri che consentono al giudice, anche in presenza di una richiesta di rifiutare l'organizzazione del dibattimento pubblico (consid. 4b/cc e dd). - In specie nessun diritto a dibattimenti pubblici in prima e ultima istanza, dal momento che la controversia pone questioni di carattere altamente tecnico e l'organizzazione del dibattimento costituisce ostacolo alle esigenze di rapidità della procedura stabilite all'art. 103 cpv. 4 LADI. Si è inoltre tenuto conto del fatto che, nel merito, il ricorso è manifestamente infondato (consid. 4b/ee).

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