Servitù prediale (divieto di esercitare un commercio) fondata sul vecchio diritto cantonale. Se, all'atto della trascrizione dei documenti cantonali nel registro interinale e nel corso della procedura di accertamento dei diritti reali che precede l'introduzione del registro fondiario federale, la servitù è formulata in un testo nuovo il cui contenuto si scosta dal precedente (per quanto concerne l'estensione del diritto nello spazio), determinante è questo testo (art. 17 cp. 2 e 43 del titolo finale del CC; art. 738 CC). Contenuto del divieto di esercitare un commercio di tabacchi e di generi coloniali. La vendita di tabacco in un ristorante e quella di cioccolato e simili agli spettatori in una sala cinematografica non costituiscono siffatto commercio.
28. Urteil der II. Zivilabteilung vom 1. Mai 1959 i.S. Obrecht gegen Säuberli.
Servitude foncière (interdiction d'exploiter un commerce) établie sous l'empire de l'ancien droit cantonal. Si lors de la transcription des documents cantonaux sur le registre intérimaire et au cours de la procédure d'épuration précédant l'introduction du registre foncier fédéral, la servitude est formulée dans un texte nouveau dont le contenu s'écarte de l'ancien (en ce qui concerne l'étendue du droit dans l'espace), c'est ce texte qui est déterminant (art. 17 al. 2 et 43 du titre final du CC; art. 738 CC). Contenu de l'interdiction d'exploiter un commerce de tabac et denrées coloniales. Ne constituent pas un tel commerce la vente de tabac dans un restaurant ni celle de chocolat et autres marchandises semblables aux spectateurs, dans un cinéma.
Servitù prediale (divieto di esercitare un commercio) fondata sul vecchio diritto cantonale. Se, all'atto della trascrizione dei documenti cantonali nel registro interinale e nel corso della procedura di accertamento dei diritti reali che precede l'introduzione del registro fondiario federale, la servitù è formulata in un testo nuovo il cui contenuto si scosta dal precedente (per quanto concerne l'estensione del diritto nello spazio), determinante è questo testo (art. 17 cp. 2 e 43 del titolo finale del CC; art. 738 CC). Contenuto del divieto di esercitare un commercio di tabacchi e di generi coloniali. La vendita di tabacco in un ristorante e quella di cioccolato e simili agli spettatori in una sala cinematografica non costituiscono siffatto commercio.