Art. 185 n. 4 CP; presa d'ostaggio; attenuazione della pena a favore dell'autore che abbia lasciata libera la vittima. Tale attenuazione della pena non è riservata solo a chi abbia rinunciato spontaneamente alla coazione; la sua applicazione è tuttavia esclusa allorquando l'autore abbia liberato l'ostaggio perché non è più interessato a protrarre la coazione (consid. 2).
41. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 28 septembre 1993 dans la cause F. c. Procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)
Art. 185 ch. 4 CP; prise d'otage; atténuation de la peine en faveur de l'auteur qui a libéré la victime. Le bénéfice de cette disposition n'est pas réservé à celui qui a renoncé à la contrainte de son propre chef; son application est toutefois exclue si l'auteur a libéré l'otage parce que la poursuite de la contrainte ne présentait plus aucun intérêt (consid. 2).
Art. 185 n. 4 CP; presa d'ostaggio; attenuazione della pena a favore dell'autore che abbia lasciata libera la vittima. Tale attenuazione della pena non è riservata solo a chi abbia rinunciato spontaneamente alla coazione; la sua applicazione è tuttavia esclusa allorquando l'autore abbia liberato l'ostaggio perché non è più interessato a protrarre la coazione (consid. 2).