Skip to content
BGE 119 IV 164

Art. 23 cpv. 1 LDDS; agevolazione di un'entrata illegale. Per "entrata illegale" in Svizzera s'intende, in linea di principio, il fatto di oltrepassare il confine politico della Svizzera. Tuttavia, ove l'entrata avvenga attraverso un posto di confine, la fattispecie legale del reato è adempiuta solo quando l'autore abbia superato il controllo o l'abbia eluso.

31 marzo 2019·Volume 119·IV·Dossier: 6S.688/1992·1 visualizzazioni
DE

28. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 7. April 1993 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen gegen U. (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 23 al. 1 LSEE; action de faciliter une entrée illégale. Par "entrée illégale" en Suisse, il faut comprendre en principe le franchissement de la frontière politique du pays. Cependant, lorsque l'entrée s'effectue à un poste-frontière, l'infraction n'est consommée qu'au moment où l'auteur a passé le contrôle ou a pu s'y soustraire.

IT

Art. 23 cpv. 1 LDDS; agevolazione di un'entrata illegale. Per "entrata illegale" in Svizzera s'intende, in linea di principio, il fatto di oltrepassare il confine politico della Svizzera. Tuttavia, ove l'entrata avvenga attraverso un posto di confine, la fattispecie legale del reato è adempiuta solo quando l'autore abbia superato il controllo o l'abbia eluso.

Vedi originale(bger.ch) →
BGE 119 IV 164 — Swissrulings