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BGE 119 IV 65

Relazione tra gli art. 3 cpv. 3 e 23 cpv. 6 LDDS, da un lato, e l'art. 1 del Trattato di domicilio tra la Svizzera e la Francia, del 23 febbraio 1882 (RS 0.142.113.491), dall'altro. Arrangiamento confidenziale tra la Svizzera e la Francia sulla situazione dei cittadini dell'uno dei due Stati residenti nell'altro, del 1o agosto 1946. 1. La libertà di circolazione e l'uguaglianza di trattamento rispetto ai cittadini nazionali, garantite dal Trattato internazionale, possono essere invocate senza riserve soltanto dagli stranieri al beneficio di un permesso di domicilio conforme al diritto nazionale. Il Trattato di domicilio è applicabile ai cittadini degli Stati contraenti privi di un permesso di domicilio soltanto con riserva delle norme in materia di polizia degli stranieri emanate nel frattempo (consid. 1; conferma della giurisprudenza). 2. Tale limitazione dell'ambito di applicazione del Trattato di domicilio è conforme sia al diritto federale che al diritto internazionale. Portata dell'Arrangiamento confidenziale - non pubblicato - del 1o agosto 1946 (consid. 2).

26 giugno 2014·Volume 119·IV·Dossier: 6S.490/1992·1 visualizzazioni
DE

12. Urteil des Kassationshofes vom 12. Februar 1993 i.S. M. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Relation entre les art. 3 al. 3 et 23 al. 6 LSEE et l'art. 1 du Traité sur l'établissement des Français en Suisse et des Suisses en France du 23 février 1882 (RS 0.142.113.491). Arrangement confidentiel entre la France et la Suisse au sujet de la situation des ressortissants de l'un des deux Etats résidant dans l'autre, du 1er août 1946. 1. La liberté de circulation et l'égalité de traitement avec les ressortissants nationaux garanties par le traité international ne peuvent être revendiquées sans réserve que par les étrangers au bénéfice d'un permis d'établissement conforme au droit national. Le traité d'établissement n'est applicable aux ressortissants des puissances contractantes sans permis d'établissement que sous réserve des règles de police des étrangers édictées depuis lors (consid. 1; confirmation de la jurisprudence). 2. La limitation du domaine d'application du traité d'établissement est conforme tant au droit fédéral qu'au droit international. Portée de l'arrangement confidentiel - non publié - du 1er août 1946 (consid. 2).

IT

Relazione tra gli art. 3 cpv. 3 e 23 cpv. 6 LDDS, da un lato, e l'art. 1 del Trattato di domicilio tra la Svizzera e la Francia, del 23 febbraio 1882 (RS 0.142.113.491), dall'altro. Arrangiamento confidenziale tra la Svizzera e la Francia sulla situazione dei cittadini dell'uno dei due Stati residenti nell'altro, del 1o agosto 1946. 1. La libertà di circolazione e l'uguaglianza di trattamento rispetto ai cittadini nazionali, garantite dal Trattato internazionale, possono essere invocate senza riserve soltanto dagli stranieri al beneficio di un permesso di domicilio conforme al diritto nazionale. Il Trattato di domicilio è applicabile ai cittadini degli Stati contraenti privi di un permesso di domicilio soltanto con riserva delle norme in materia di polizia degli stranieri emanate nel frattempo (consid. 1; conferma della giurisprudenza). 2. Tale limitazione dell'ambito di applicazione del Trattato di domicilio è conforme sia al diritto federale che al diritto internazionale. Portata dell'Arrangiamento confidenziale - non pubblicato - del 1o agosto 1946 (consid. 2).

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BGE 119 IV 65 — Swissrulings