Art. 58 cpv. 4 CP; risarcimento a favore dello Stato. Non può essere posta a carico di più partecipanti a un reato un'obbligazione risarcitoria con responsabilità solidale (consid. 2b). Il possesso o il consumo di stupefacenti, non acquistati grazie all'utile proveniente da un reato precedente o a titolo gratuito, non costituisce un indebito profitto di carattere patrimoniale e non può quindi essere preso in considerazione per determinare l'ammontare del risarcimento (consid. 2c; precisazione della giurisprudenza). Una volta determinato l'indebito profitto che l'autore ha tratto dagli atti punibili da lui commessi, occorre esaminare se si giustifica di ridurre il risarcimento, o di rinunciarvi, per il fatto che esso comprometterebbe l'integrazione sociale del debitore; ciò presuppone una valutazione globale della situazione finanziaria dell'interessato, nel cui quadro va tenuto conto, se del caso, di un debito contratto per partecipare al traffico e che deve ancora essere rimborsato (consid. 3).
4. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 février 1993 dans la cause E. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)
Art. 58 al. 4 CP; créance compensatrice de l'Etat. Une créance compensatrice ne saurait être mise à la charge de plusieurs participants à une infraction solidairement entre eux (consid. 2b). La détention ou la consommation de stupéfiants, qui n'ont été acquis ni grâce aux bénéfices d'une précédente infraction ni à titre gratuit, ne constitue pas un avantage de nature patrimoniale et ne doit donc pas être prise en considération pour déterminer le montant de la créance compensatrice (consid. 2c; précision de la jurisprudence). Après avoir déterminé l'avantage illicite que l'auteur a retiré de ses actes délictueux, il faut examiner s'il se justifie de réduire, voire de supprimer, la créance compensatrice au motif qu'elle compromettrait l'intégration sociale du débiteur; cela suppose une appréciation globale de la situation financière de l'intéressé, dans le cadre de laquelle il y aura lieu de tenir compte, le cas échéant, d'une dette contractée pour se lancer dans le trafic et qui doit encore être remboursée (consid. 3).
Art. 58 cpv. 4 CP; risarcimento a favore dello Stato. Non può essere posta a carico di più partecipanti a un reato un'obbligazione risarcitoria con responsabilità solidale (consid. 2b). Il possesso o il consumo di stupefacenti, non acquistati grazie all'utile proveniente da un reato precedente o a titolo gratuito, non costituisce un indebito profitto di carattere patrimoniale e non può quindi essere preso in considerazione per determinare l'ammontare del risarcimento (consid. 2c; precisazione della giurisprudenza). Una volta determinato l'indebito profitto che l'autore ha tratto dagli atti punibili da lui commessi, occorre esaminare se si giustifica di ridurre il risarcimento, o di rinunciarvi, per il fatto che esso comprometterebbe l'integrazione sociale del debitore; ciò presuppone una valutazione globale della situazione finanziaria dell'interessato, nel cui quadro va tenuto conto, se del caso, di un debito contratto per partecipare al traffico e che deve ancora essere rimborsato (consid. 3).