Skip to content
BGE 119 III 97

Cancellazione di un'esecuzione. Siccome il registro delle esecuzioni, giusta gli art. 8 cpv. 3 LEF e 9 CC, fornisce piena prova dello svolgimento delle operazioni che vi sono verbalizzate, di massima, le iscrizioni non possono essere eliminate. L'estinzione di un'esecuzione è annotata con la lettera "P" se avviene mediante pagamento, con la lettera "E" se è dovuta ad altri motivi.

26 giugno 2014·Volume 119·III·Dossier: B.77/1993·1 visualizzazioni
DE

28. Urteil der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 4. Mai 1993 i.S. M. (Rekurs)

FR

Extinction d'une poursuite. Le registre des poursuites faisant foi, au sens de l'art. 8 al. 3 LP ou de l'art. 9 CC, du déroulement des opérations qui y sont verbalisées, on ne peut en principe faire disparaître ses inscriptions. L'extinction de la poursuite par paiement est indiquée par la lettre "P", celle pour d'autres motifs par la lettre "E".

IT

Cancellazione di un'esecuzione. Siccome il registro delle esecuzioni, giusta gli art. 8 cpv. 3 LEF e 9 CC, fornisce piena prova dello svolgimento delle operazioni che vi sono verbalizzate, di massima, le iscrizioni non possono essere eliminate. L'estinzione di un'esecuzione è annotata con la lettera "P" se avviene mediante pagamento, con la lettera "E" se è dovuta ad altri motivi.

Vedi originale(bger.ch) →
BGE 119 III 97 — Swissrulings