Diritto di visita del genitore che non ha la custodia dei figli (art. 156 cpv. 2 e art. 273 CC). 1. Nella procedura di divorzio la massima ufficiale vale senza limitazioni per l'assegnazione dei figli e segnatamente anche per la regolamentazione del diritto di visita. Di conseguenza non sono escluse nuove conclusioni né il Tribunale federale è vincolato dalle domande delle parti; il divieto di una reformatio in peius non si applica (consid. 1). 2. Il giudice del divorzio regola le relazioni personali dei genitori con i figli, in linea di principio, in modo definitivo e duraturo. Una regolamentazione duratura, ma unicamente adattata alle circostanze di un periodo limitato di tempo, viola questo principio (consid. 3). 3. Se il bene del figlio è minacciato anche con l'esercizio del diritto di visita sotto sorveglianza e se questo pericolo non può essere eliminato efficacemente e in modo duraturo con altre misure, il diritto di visita dev'essere rifiutato (consid. 4).
41. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 17. Juni 1993 i.S. E. H. gegen O. H. (Berufung)
Droit de visite du parent qui n'a pas la garde des enfants (art. 156 al. 2 et art. 273 CC). 1. Dans la procédure de divorce, la maxime d'office s'applique sans restriction pour l'attribution des enfants et notamment pour la réglementation du droit de visite. En conséquence, de nouvelles conclusions ne sont pas exclues et le Tribunal fédéral n'est pas lié par les conclusions des parties; l'interdiction de la reformatio in peius ne s'applique pas (consid. 1). 2. Le juge du divorce règle les relations personnelles entre parents et enfants en principe définitivement et durablement. Quoique durable, une réglementation du droit de visite adaptée aux circonstances données seulement pour une période limitée viole ce principe (consid. 3). 3. Si le bien-être de l'enfant est menacé même en cas d'exercice du droit de visite sous surveillance et qu'un tel danger ne puisse pas être écarté efficacement et durablement par d'autres mesures, le droit de visite doit être refusé (consid. 4).
Diritto di visita del genitore che non ha la custodia dei figli (art. 156 cpv. 2 e art. 273 CC). 1. Nella procedura di divorzio la massima ufficiale vale senza limitazioni per l'assegnazione dei figli e segnatamente anche per la regolamentazione del diritto di visita. Di conseguenza non sono escluse nuove conclusioni né il Tribunale federale è vincolato dalle domande delle parti; il divieto di una reformatio in peius non si applica (consid. 1). 2. Il giudice del divorzio regola le relazioni personali dei genitori con i figli, in linea di principio, in modo definitivo e duraturo. Una regolamentazione duratura, ma unicamente adattata alle circostanze di un periodo limitato di tempo, viola questo principio (consid. 3). 3. Se il bene del figlio è minacciato anche con l'esercizio del diritto di visita sotto sorveglianza e se questo pericolo non può essere eliminato efficacemente e in modo duraturo con altre misure, il diritto di visita dev'essere rifiutato (consid. 4).