Art. 73 LPP, art. 132 OG. - Competenza del giudice in tema di previdenza professionale per statuire se la rescissione dei rapporti di servizio non è addebitabile a colpa e se, pertanto, il funzionario ha diritto alle prestazioni previste in questo caso dagli statuti (conferma della giurisprudenza; consid. I/1). - Ricevibilità di una conclusione intesa a costatare la natura colpevole o meno della rescissione del rapporto di servizio (consid. I/2). - Le controversie derivate da disposizioni statutarie sulla colpa in caso di rescissione dei rapporti di servizio sono assimilabili a quelle relative a prestazioni assicurative e, di conseguenza, soggette alla cognizione lata secondo l'art. 132 OG (consid. I/3). § 23 e 24 degli statuti della cassa pensioni del Cantone di Zugo. Nozione di rescissione dei rapporti di servizio senza colpa da parte dell'assicurato e non a sua richiesta, ai sensi della legge sulla cassa pensioni del Cantone di Zugo. Applicazione della giurisprudenza (DTF 103 Ib 261) sviluppata riguardo l'art. 34 degli statuti (versione 1950) della CFA. Una prestazione insufficiente di cui il funzionario non è responsabile non permette di concludere a una rescissione per colpa o dietro richiesta dell'assicurato (consid. II).
32. Urteil vom 29. Dezember 1992 i.S. Regierungsrat des Kantons Zug gegen X und Verwaltungsgericht des Kantons Zug
Art. 73 LPP, art. 132 OJ. - Compétence du juge en matière de prévoyance professionnelle pour décider si la résiliation des rapports de service n'est pas imputable à faute et si, par conséquent, le fonctionnaire a droit aux prestations prévues dans ce cas par les statuts (confirmation de la jurisprudence, consid. I/1). - Recevabilité d'une conclusion tendant à la constatation du caractère fautif ou non de la résiliation des rapports de service (consid. I/2). - Les litiges découlant des dispositions statutaires sur la faute en cas de résiliation des rapports de service doivent être assimilés à des litiges relatifs à des prestations d'assurance et, par conséquent, soumis au pouvoir d'examen étendu selon l'art. 132 OJ (consid. I/3). § 23 et 24 des statuts de la caisse de pensions du canton de Zoug. Notion de résiliation des rapports de service sans qu'il y ait faute de la part de l'assuré ("unverschuldete Auflösung des Dienstverhältnisses") et sans qu'il en ait fait la demande ("nicht auf eigene Veranlassung"), au sens de la loi sur la caisse de pensions du canton de Zoug. Application de la jurisprudence (ATF 103 Ib 261) développée à propos de l'art. 34 des statuts (version de 1950) de la CFA. Une prestation insuffisante, dont le fonctionnaire ne peut être rendu responsable, ne permet pas de conclure à une résiliation fautive ou à la demande de l'assuré (consid. II).
Art. 73 LPP, art. 132 OG. - Competenza del giudice in tema di previdenza professionale per statuire se la rescissione dei rapporti di servizio non è addebitabile a colpa e se, pertanto, il funzionario ha diritto alle prestazioni previste in questo caso dagli statuti (conferma della giurisprudenza; consid. I/1). - Ricevibilità di una conclusione intesa a costatare la natura colpevole o meno della rescissione del rapporto di servizio (consid. I/2). - Le controversie derivate da disposizioni statutarie sulla colpa in caso di rescissione dei rapporti di servizio sono assimilabili a quelle relative a prestazioni assicurative e, di conseguenza, soggette alla cognizione lata secondo l'art. 132 OG (consid. I/3). § 23 e 24 degli statuti della cassa pensioni del Cantone di Zugo. Nozione di rescissione dei rapporti di servizio senza colpa da parte dell'assicurato e non a sua richiesta, ai sensi della legge sulla cassa pensioni del Cantone di Zugo. Applicazione della giurisprudenza (DTF 103 Ib 261) sviluppata riguardo l'art. 34 degli statuti (versione 1950) della CFA. Una prestazione insufficiente di cui il funzionario non è responsabile non permette di concludere a una rescissione per colpa o dietro richiesta dell'assicurato (consid. II).