Art. 2 e 23 LPP, art. 1 cpv. 1 lett. d OPP 2: Relazione fra gli art. 2 LPP e 1 cpv. 1 lett. d OPP 2, da un lato, e art. 23 LPP, d'altro lato, in materia di diritto a rendita previdenziale d'invalidità. Qualora, per la previdenza obbligatoria, un invalido sia stato giusta gli art. 2 cpv. 1 LPP e 1 cpv. 1 lett. d OPP 2 obbligatoriamente assicurato e, per la previdenza più estesa, sia stato ammesso nell'istituto previdenziale conformemente alle disposizioni regolamentari e senza riserve, egli può beneficiare della rendita previdenziale d'invalidità anche qualora l'invalidità sia riconducibile a cause anteriori all'ammissione nell'assicurazione. Il disposto di cui all'art. 23 LPP non si oppone a questa conclusione: con essa norma si voleva soltanto evitare di escludere dal diritto a prestazioni chi, in seguito a malattia o infortunio, viene licenziato e non è più assicurato al momento in cui matura il diritto alle prestazioni, di regola coincidente con la scadenza del periodo di attesa ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
31. Sentenza del 22 ottobre 1992 nella causa Fondo di previdenza per il Personale dell'Ente Ospedaliero del Cantone Ticino contro B. e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
Art. 2 et 23 LPP, art. 1er al. 1 let. d OPP 2: Rapport entre les art. 2 LPP et 1er al. 1 let. d OPP 2, d'une part, et l'art. 23 LPP, d'autre part; droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Lorsqu'une personne invalide a été soumise obligatoirement à la prévoyance professionnelle en vertu des art. 2 al. 1 LPP et 1er al. 1 let. d OPP 2 et qu'elle a été admise dans l'assurance plus étendue sans réserve et en vertu des dispositions statutaires de l'institution de prévoyance, elle a droit à une rente d'invalidité même si l'invalidité est imputable à une cause antérieure à l'admission dans l'assurance. L'art. 23 LPP n'infirme pas cette conclusion: cette disposition veut uniquement empêcher que soit exclue du droit aux prestations la personne qui est licenciée pour raison de maladie ou d'accident et qui n'est plus assurée au moment de la naissance du droit à la rente, soit, en règle ordinaire, à l'expiration de la période de carence selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI.
Art. 2 e 23 LPP, art. 1 cpv. 1 lett. d OPP 2: Relazione fra gli art. 2 LPP e 1 cpv. 1 lett. d OPP 2, da un lato, e art. 23 LPP, d'altro lato, in materia di diritto a rendita previdenziale d'invalidità. Qualora, per la previdenza obbligatoria, un invalido sia stato giusta gli art. 2 cpv. 1 LPP e 1 cpv. 1 lett. d OPP 2 obbligatoriamente assicurato e, per la previdenza più estesa, sia stato ammesso nell'istituto previdenziale conformemente alle disposizioni regolamentari e senza riserve, egli può beneficiare della rendita previdenziale d'invalidità anche qualora l'invalidità sia riconducibile a cause anteriori all'ammissione nell'assicurazione. Il disposto di cui all'art. 23 LPP non si oppone a questa conclusione: con essa norma si voleva soltanto evitare di escludere dal diritto a prestazioni chi, in seguito a malattia o infortunio, viene licenziato e non è più assicurato al momento in cui matura il diritto alle prestazioni, di regola coincidente con la scadenza del periodo di attesa ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.