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BGE 118 IV 366

Art. 260bis cpv. 2 CP; desistenza da atti preparatori punibili. 1. Secondo l'art. 260bis cpv. 2 CP, è esente da pena chi spontaneamente, dopo aver eseguito tutti gli atti preparatori conformemente a un piano, abbia dimostrato in modo particolare di non essere più disposto a commettere il reato principale. Ove l'agente non abbia ancora portato a termine tutti gli atti preparatori pianificati, basta, perché possa ammettersi la sua desistenza, che egli abbia rinunciato spontaneamente a eseguire una parte essenziale degli atti preparatori. 2. Desiste spontaneamente chi non prosegue l'esecuzione del proprio piano per motivi che gli sono particolari, indipendentemente dalle circostanze esterne; non occorre che tali motivi siano d'indole morale.

26 giugno 2014·Volume 118·IV·Dossier: 6S.5/1992·1 visualizzazioni
DE

64. Urteil des Kassationshofes vom 27. November 1992 i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 260bis al. 2 CP; renonciation à poursuivre des actes préparatoires délictueux. 1. Conformément à l'art. 260bis al. 2 CP, celui qui, de son propre mouvement, après avoir procédé à tous les actes préparatoires conformément à un plan, aura démontré de manière particulière qu'il n'est plus prêt à commettre le délit principal, est exempté de toute peine. Lorsque l'auteur n'a pas encore mené à chef tous les actes préparatoires planifiés, il suffit, pour que l'on puisse admettre sa renonciation, que de son propre mouvement il ait renoncé à exécuter une partie importante des actes préparatoires. 2. Renonce de son propre mouvement celui qui ne poursuit plus l'exécution de son plan pour des motifs qui lui sont propres, indépendamment des circonstances extérieures, quelle que soit la valeur morale de sa motivation.

IT

Art. 260bis cpv. 2 CP; desistenza da atti preparatori punibili. 1. Secondo l'art. 260bis cpv. 2 CP, è esente da pena chi spontaneamente, dopo aver eseguito tutti gli atti preparatori conformemente a un piano, abbia dimostrato in modo particolare di non essere più disposto a commettere il reato principale. Ove l'agente non abbia ancora portato a termine tutti gli atti preparatori pianificati, basta, perché possa ammettersi la sua desistenza, che egli abbia rinunciato spontaneamente a eseguire una parte essenziale degli atti preparatori. 2. Desiste spontaneamente chi non prosegue l'esecuzione del proprio piano per motivi che gli sono particolari, indipendentemente dalle circostanze esterne; non occorre che tali motivi siano d'indole morale.

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