Art. 84 n. 1 e n. 2 LPCi; art. 63 OPCi; rifiuto di adempiere il servizio di protezione civile, ne bis in idem. Art. 68 n. 2 CP; pena addizionale. 1. Fondamento e portata del principio ne bis in idem (consid. 2). 2. Ove il rifiuto di dar seguito a una convocazione per adempiere il servizio civile sia qualificato come grave e sia stata pronunciata una pena di un mese di detenzione tenendo conto del rifiuto definitivo di adempiere qualsiasi servizio di protezione, e pertanto anche di servizi futuri, una nuova condanna e una nuova pena per rifiuto di dar seguito a una convocazione violano il principio ne bis in idem (consid. 4). 3. Qualora la prima condanna abbia tenuto conto in modo esauriente del rifiuto definitivo di adempiere qualsiasi servizio di protezione civile, devesi rinunciare alla pronunzia di una pena addizionale (consid. 5).
48. Urteil des Kassationshofs vom 3. Juni 1992 i.S. B. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 84 ch. 1 et ch. 2 LPCi; art. 63 OPCi; refus d'accomplir le service de protection civile, ne bis in idem. Art. 68 ch. 2 CP; peine complémentaire. 1. Fondement et portée du principe ne bis in idem (consid. 2). 2. Lorsque le refus de donner suite à une convocation pour accomplir le service civil est qualifié de grave et qu'une peine d'un mois d'emprisonnement a été prononcée en raison du refus total d'accomplir tout service de protection et par conséquence aussi des désobéissances futures, une nouvelle condamnation et une nouvelle peine pour refus de donner suite à une convocation violent le principe ne bis in idem (consid. 4). 3. Lorsque la première condamnation a pris de manière exhaustive en considération le refus total d'accomplir le service civil, il faut renoncer à prononcer une peine complémentaire (consid. 5).
Art. 84 n. 1 e n. 2 LPCi; art. 63 OPCi; rifiuto di adempiere il servizio di protezione civile, ne bis in idem. Art. 68 n. 2 CP; pena addizionale. 1. Fondamento e portata del principio ne bis in idem (consid. 2). 2. Ove il rifiuto di dar seguito a una convocazione per adempiere il servizio civile sia qualificato come grave e sia stata pronunciata una pena di un mese di detenzione tenendo conto del rifiuto definitivo di adempiere qualsiasi servizio di protezione, e pertanto anche di servizi futuri, una nuova condanna e una nuova pena per rifiuto di dar seguito a una convocazione violano il principio ne bis in idem (consid. 4). 3. Qualora la prima condanna abbia tenuto conto in modo esauriente del rifiuto definitivo di adempiere qualsiasi servizio di protezione civile, devesi rinunciare alla pronunzia di una pena addizionale (consid. 5).