Art. 173 n. 1 e n. 2, art. 175 CP; diffamazione nei confronti di una persona deceduta. Divulgazione mediante resoconto pubblicato nella stampa. 1. È lesivo dell'onore rimproverare a un ufficiale svizzero d'aver progettato nel 1940 un colpo di Stato costitutivo di alto tradimento verso il proprio paese (consid. 3). 2. La divulgazione di affermazioni diffamatorie fatte da terzi è in linea di principio punibile, anche se essa ha luogo soltanto sotto forma di citazione (consid. 4a). 3. a) Prova liberatoria (della verità o della buona fede) e causa giustificativa; il giornalista non fruisce, in linea di principio, di alcun privilegio in tale ambito (consid. 4b). b) Trattamento particolare delle pubblicazioni di carattere scientifico; le norme che puniscono i delitti contro l'onore devono essere interpretate in modo conforme alla Costituzione (consid. 4c). 4. Limiti dell'obbligo di controllare una fonte primaria (consid. 5).
29. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 27. April 1992 i.S. M. gegen F. (Nichtigkeitsbeschwerde).
Art. 173 ch. 1 et ch. 2, art. 175 CP; diffamation contre un mort. Propagation résultant d'un compte rendu de presse. 1. L'imputation faite à un officier suisse d'avoir préparé un putsch en 1940, traîtreusement envers le pays, est attentatoire à l'honneur (consid. 3). 2. La propagation de propos attentatoires à l'honneur attribués à un tiers est en principe punissable, même si elle n'intervient que par le moyen d'une citation (consid. 4a). 3. a) Preuve libératoire (de la vérité ou de la bonne foi) et justification; le journaliste ne jouit en principe d'aucun privilège dans ce domaine (consid. 4b). b) Traitement particulier des publications à contenu scientifique; les éléments de l'atteinte à l'honneur doivent être interprétés conformément à la Constitution (consid. 4c). 4. Limites du devoir de contrôler une source primaire (consid. 5).
Art. 173 n. 1 e n. 2, art. 175 CP; diffamazione nei confronti di una persona deceduta. Divulgazione mediante resoconto pubblicato nella stampa. 1. È lesivo dell'onore rimproverare a un ufficiale svizzero d'aver progettato nel 1940 un colpo di Stato costitutivo di alto tradimento verso il proprio paese (consid. 3). 2. La divulgazione di affermazioni diffamatorie fatte da terzi è in linea di principio punibile, anche se essa ha luogo soltanto sotto forma di citazione (consid. 4a). 3. a) Prova liberatoria (della verità o della buona fede) e causa giustificativa; il giornalista non fruisce, in linea di principio, di alcun privilegio in tale ambito (consid. 4b). b) Trattamento particolare delle pubblicazioni di carattere scientifico; le norme che puniscono i delitti contro l'onore devono essere interpretate in modo conforme alla Costituzione (consid. 4c). 4. Limiti dell'obbligo di controllare una fonte primaria (consid. 5).