Art. 277bis cpv. 1 PP e art. 55 cpv. 1 lett. d OG. La Corte di cassazione penale del Tribunale federale non rettifica esclusivamente d'ufficio gli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale dovuti manifestamente a una svista. Una censura addotta in questo senso - che non va confusa con quella della valutazione arbitraria delle prove, da far valere con ricorso di diritto pubblico - è ammissibile entro stretti limiti ma soltanto laddove gli accertamenti di cui trattasi siano rilevanti per l'esame di una questione di diritto sollevata nel ricorso per cassazione (cambiamento della giurisprudenza).
17. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 13. Februar 1992 i.S. T. gegen Öffentliches Amt des Kantons Wallis und Kantonales Amt für Inkasso und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 277bis al. 1 PPF et art. 55 al. 1 let. d OJ. La Cour de cassation ne rectifie pas exclusivement d'office les constatations de l'autorité cantonale reposant manifestement sur une inadvertance. Un grief formulé en ce sens - qui ne doit pas être confondu avec celui d'appréciation arbitraire des preuves soulevé dans le cadre d'un recours de droit public - est recevable dans d'étroites limites, mais seulement si les constatations en cause sont nécessaires pour examiner une question de droit soulevée dans le pourvoi en nullité (changement de jurisprudence).
Art. 277bis cpv. 1 PP e art. 55 cpv. 1 lett. d OG. La Corte di cassazione penale del Tribunale federale non rettifica esclusivamente d'ufficio gli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale dovuti manifestamente a una svista. Una censura addotta in questo senso - che non va confusa con quella della valutazione arbitraria delle prove, da far valere con ricorso di diritto pubblico - è ammissibile entro stretti limiti ma soltanto laddove gli accertamenti di cui trattasi siano rilevanti per l'esame di una questione di diritto sollevata nel ricorso per cassazione (cambiamento della giurisprudenza).