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BGE 118 II 514

Cessione di una quota ereditaria (art. 635 cpv. 1 CC); diritto applicabile. In linea di principio la successione sottostà interamente allo statuto successorio. Ne deriva che la divisione, e dunque anche la cessione di una quota ereditaria, devono avvenire in conformità a quanto disposto da tale statuto; ciò vale anche per la forma della cessione. Essa è pertanto determinata dal diritto applicabile alla successione e non da quello del luogo in cui è stato concluso il contratto.

26 giugno 2014·Volume 118·II·Dossier: 5C.143/1992·1 visualizzazioni
DE

97. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 14. Dezember 1992 i.S. S. gegen H. und S. (Berufung)

FR

Cession d'une part héréditaire (art. 635 al. 1 CC); droit applicable. La succession est en principe soumise dans son ensemble au même statut successoral. Il s'ensuit qu'au partage, et donc à la cession d'une part héréditaire, s'applique le statut de la succession. Cela vaut aussi pour la forme de la convention de cession. Celle-ci se détermine dès lors d'après le droit qui régit la succession elle-même et non d'après le droit du lieu de conclusion du contrat.

IT

Cessione di una quota ereditaria (art. 635 cpv. 1 CC); diritto applicabile. In linea di principio la successione sottostà interamente allo statuto successorio. Ne deriva che la divisione, e dunque anche la cessione di una quota ereditaria, devono avvenire in conformità a quanto disposto da tale statuto; ciò vale anche per la forma della cessione. Essa è pertanto determinata dal diritto applicabile alla successione e non da quello del luogo in cui è stato concluso il contratto.

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BGE 118 II 514 — Swissrulings