Res iudicata. Estinzione di pretese fondate sul diritto privato federale, forza derogatoria del diritto federale. Interruzione della prescrizione. 1. Viola il diritto federale una norma del diritto cantonale che, al pari del § 85 cpv. 1 CPC di Basilea-Campagna, prevede la decadenza di una pretesa fondata sul diritto civile federale nel caso di inosservanza di un termine prima del giudizio di merito (consid. 2). 2. Ricade nella nozione di apertura dell'azione prevista all'art. 135 n. 2 CO ogni atto di procedura col quale il creditore si rivolge ritualmente per la prima volta al Giudice, indipendentemente dalla circostanza che la causa sia poi portata davanti al Giudice entro il termine di validità del tentativo di conciliazione (consid. 3).
91. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 4. Dezember 1992 i.S. Frau S. gegen X. (Berufung)
Res iudicata. Perte de prétentions découlant du droit privé fédéral, force dérogatoire du droit fédéral. Interruption de la prescription. 1. Une disposition cantonale de procédure viole le droit fédéral lorsque, à l'instar du § 85 al. 1 CPC de Bâle-Campagne, elle prévoit la péremption d'une prétention découlant du droit civil fédéral pour le cas où un délai n'a pas été observé avant le jugement au fond (consid. 2). 2. L'ouverture d'action au sens de l'art. 135 ch. 2 CO vise tout acte de procédure par lequel le créancier s'adresse pour la première fois au juge dans la forme requise, que la cause soit ensuite portée ou non devant le juge durant le délai de validité de l'acte de non-conciliation (consid. 3).
Res iudicata. Estinzione di pretese fondate sul diritto privato federale, forza derogatoria del diritto federale. Interruzione della prescrizione. 1. Viola il diritto federale una norma del diritto cantonale che, al pari del § 85 cpv. 1 CPC di Basilea-Campagna, prevede la decadenza di una pretesa fondata sul diritto civile federale nel caso di inosservanza di un termine prima del giudizio di merito (consid. 2). 2. Ricade nella nozione di apertura dell'azione prevista all'art. 135 n. 2 CO ogni atto di procedura col quale il creditore si rivolge ritualmente per la prima volta al Giudice, indipendentemente dalla circostanza che la causa sia poi portata davanti al Giudice entro il termine di validità del tentativo di conciliazione (consid. 3).