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BGE 118 II 297

Art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO. Errore su un evento futuro. Affinché possa essere riconosciuto un errore essenziale, è necessario, da un lato, che la parte in errore abbia inesattamente accettato il sicuro verificarsi di un risultato futuro e, dall'altro lato, che, secondo la buona fede in affari, la controparte abbia potuto ravvisare che per l'altra parte questa certezza costituiva una condizione del contratto. Deve pertanto trattarsi di un errore su un elemento oggettivo ed essenziale del contratto (consid. 2).

11 novembre 2018·Volume 118·II·Dossier: 4C.346/1991·1 visualizzazioni
DE

58. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 5. Mai 1992 i.S. I. gegen S. (Berufung)

FR

Art. 24 al. 1 ch. 4 CO. Erreur portant sur un événement futur. Pour qu'une erreur de base puisse être admise, il faut, d'une part, que la partie dans l'erreur accepte faussement qu'un résultat futur se produira sûrement et, d'autre part aussi, que la partie adverse ait pu, selon la bonne foi en affaires, reconnaître que, pour l'autre partie, la certitude constituait une condition du contrat. A cet égard, il doit s'agir d'une erreur portant sur un élément essentiel du contrat (consid. 2).

IT

Art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO. Errore su un evento futuro. Affinché possa essere riconosciuto un errore essenziale, è necessario, da un lato, che la parte in errore abbia inesattamente accettato il sicuro verificarsi di un risultato futuro e, dall'altro lato, che, secondo la buona fede in affari, la controparte abbia potuto ravvisare che per l'altra parte questa certezza costituiva una condizione del contratto. Deve pertanto trattarsi di un errore su un elemento oggettivo ed essenziale del contratto (consid. 2).

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