Azione di nullità di un testamento. Donazione che ordina la collazione; validità della revoca unilaterale di questa clausola in un successivo testamento? Le disposizioni sulla collazione (ordine e dispensa da questa) sono delle disposizioni a causa di morte (consid. 3). Le disposizioni sulla collazione possono essere prese unilateralmente o costituire una clausola in un contratto di donazione bilaterale (consid. 3). L'ordine di procedere alla collazione può essere di natura unilaterale anche se esso costituisce una clausola di un contratto. La questione di sapere se ciò è il caso viene determinata dall'interpretazione (consid. 5). La clausola è contrattuale e bilaterale ogni volta che il creditore della collazione è una delle parti nel contratto e che il testatore si è impegnato contrattualmente con quest'ultimo. In questo caso, l'ordine di procedere alla collazione non può essere revocato unilateralmente dal testatore - per esempio in un successivo testamento - a favore di un altro erede che è parte del contratto (consid. 5 e consid. 6).
55. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 23. Juni 1992 i.S. S. gegen M. und Mitbeteiligte (Berufung)
Action en annulation d'un testament. Contrat de donation comportant une ordonnance de rapport; validité de la révocation unilatérale de cette clause dans un testament subséquent? Les dispositions sur le rapport (ordonnance et dispense de celui-ci) constituent des dispositions à cause de mort (consid. 3). Les dispositions sur le rapport peuvent être prises unilatéralement; elles peuvent également figurer comme clause dans un contrat de donation bilatéral (consid. 3). L'ordonnance de rapport peut être de nature unilatérale même lorsqu'elle constitue une clause d'un contrat. La question de savoir si tel est le cas relève de l'interprétation (consid. 5). La clause visée est en tout cas de nature contractuelle et bilatérale lorsque le créancier du rapport est partie au contrat et que le testateur a pris à son égard un engagement contractuel. Dans ce cas, l'ordonnance de rapport ne saurait être révoquée unilatéralement par le testateur - par exemple dans un testament subséquent - au profit d'un autre héritier partie au contrat (consid. 5 et consid. 6).
Azione di nullità di un testamento. Donazione che ordina la collazione; validità della revoca unilaterale di questa clausola in un successivo testamento? Le disposizioni sulla collazione (ordine e dispensa da questa) sono delle disposizioni a causa di morte (consid. 3). Le disposizioni sulla collazione possono essere prese unilateralmente o costituire una clausola in un contratto di donazione bilaterale (consid. 3). L'ordine di procedere alla collazione può essere di natura unilaterale anche se esso costituisce una clausola di un contratto. La questione di sapere se ciò è il caso viene determinata dall'interpretazione (consid. 5). La clausola è contrattuale e bilaterale ogni volta che il creditore della collazione è una delle parti nel contratto e che il testatore si è impegnato contrattualmente con quest'ultimo. In questo caso, l'ordine di procedere alla collazione non può essere revocato unilateralmente dal testatore - per esempio in un successivo testamento - a favore di un altro erede che è parte del contratto (consid. 5 e consid. 6).