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BGE 118 II 264

Estensione dell'obbligo di fornire informazioni in materia di inventario assicurativo. Attuazione dell'obbligo d'informazione nei confronti di persone che abitano in un altro cantone. Comminatoria di una pena in caso di disobbedienza (art. 553 CC; Concordato sull'assistenza giudiziaria in materia civile e art. 292 CP). 1. Decisioni, con cui un'autorità ordina sotto comminatoria della pena prevista dall'art. 292 CP a una persona domiciliata in un altro cantone di fornire per iscritto delle determinate informazioni, rappresentano atti procedurali che secondo l'art. 6 segg. del Concordato possono essere eseguiti dalle autorità del cantone in cui si svolge il processo e la cui ammissibilità è determinata dal diritto di tale cantone (consid. 2). 2. Nei confronti dell'autorità competente ad allestire un inventario assicurativo ai sensi dell'art. 553 CC sussiste per gli eredi e per i terzi un obbligo d'informazione, che può anche essere attuato con delle misure coercitive (consid. 4b.aa). 3. È incompatibile con lo scopo dell'art. 553 CC estendere alle alienazioni e alle liberalità avvenute fra vivi l'obbligo d'informazione sulla consistenza della successione al momento della morte (consid. 4b.bb).

26 giugno 2014·Volume 118·II·Dossier: 5P.413/1991·1 visualizzazioni
DE

53. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 16. Juli 1992 i.S. F. Treuhand und Mitbeteiligte gegen V.-A. und Kreisamt Oberengadin (staatsrechtliche Beschwerde)

FR

Etendue du devoir de donner des renseignements lors de l'inventaire ordonné à titre de sûreté. Exécution forcée de ce devoir à l'encontre de personnes domiciliées dans un autre canton. Menace des peines prévues à l'art. 292 CP (art. 553 CC; concordat sur l'entraide judiciaire en matière civile et art. 292 CP). 1. Constitue un acte de procédure la décision par laquelle une autorité ordonne à une personne domiciliée dans un autre canton, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de fournir par écrit certains renseignements. En vertu de l'art. 6 du concordat, un tel acte de procédure peut être entrepris directement par l'autorité du canton dans lequel se déroule le procès et relève de la procédure de ce canton (consid. 2). 2. L'inventaire ordonné à titre de sûreté au sens de l'art. 553 CC entraîne, pour les héritiers et les tiers, le devoir de renseigner les autorités compétentes. Cette obligation peut, le cas échéant, faire l'objet de mesures d'exécution forcée (consid. 4b.aa). 3. Est incompatible avec le but de l'art. 553 CC le fait d'étendre le devoir de donner des renseignements, qui porte sur la substance de la succession au moment du décès, à des libéralités et aliénations faites entre vifs (consid. 4b.bb).

IT

Estensione dell'obbligo di fornire informazioni in materia di inventario assicurativo. Attuazione dell'obbligo d'informazione nei confronti di persone che abitano in un altro cantone. Comminatoria di una pena in caso di disobbedienza (art. 553 CC; Concordato sull'assistenza giudiziaria in materia civile e art. 292 CP). 1. Decisioni, con cui un'autorità ordina sotto comminatoria della pena prevista dall'art. 292 CP a una persona domiciliata in un altro cantone di fornire per iscritto delle determinate informazioni, rappresentano atti procedurali che secondo l'art. 6 segg. del Concordato possono essere eseguiti dalle autorità del cantone in cui si svolge il processo e la cui ammissibilità è determinata dal diritto di tale cantone (consid. 2). 2. Nei confronti dell'autorità competente ad allestire un inventario assicurativo ai sensi dell'art. 553 CC sussiste per gli eredi e per i terzi un obbligo d'informazione, che può anche essere attuato con delle misure coercitive (consid. 4b.aa). 3. È incompatibile con lo scopo dell'art. 553 CC estendere alle alienazioni e alle liberalità avvenute fra vivi l'obbligo d'informazione sulla consistenza della successione al momento della morte (consid. 4b.bb).

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