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BGE 118 II 235

Art. 153 cpv. 1 CC; perdita della rendita da parte del coniuge divorziato che vive in concubinato. L'attore debitore della rendita deve fornire la prova completa del fondamento della presunzione secondo cui la convenuta beneficiaria della rendita, che vive, al momento in cui è promossa l'azione, già da cinque anni in concubinato, ricava dalla nuova unione vantaggi simili a quelli scaturienti da un matrimonio e che non contrae nuove nozze per evitare la perdita del diritto alla rendita; egli deve cioè provare l'esistenza del concubinato. L'attore debitore della rendita non adempie tale onere probatorio se si limita a provare che la convenuta convive con una persona dell'altro sesso e che essa ha creato l'apparenza di una comunione simile al matrimonio.

26 giugno 2014·Volume 118·II·Dossier: 5C.267/1990·1 visualizzazioni
DE

47. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 16. Januar 1992 i.S. P. gegen P. (Berufung)

FR

Art. 153 al. 1 CC; perte du droit à la rente du conjoint divorcé vivant en concubinage. Pour la présomption selon laquelle, en cas de concubinage durant depuis cinq ans déjà au moment de l'ouverture d'action, la défenderesse crédirentière tire de la nouvelle communauté de vie des avantages comparables à ceux du mariage et ne se remarie pas dans la seule intention d'éviter la perte de sa rente, c'est-à-dire l'existence du concubinage, le demandeur débirentier doit apporter une preuve complète. Il ne satisfait pas à ce devoir en se bornant à alléguer que la défenderesse partage son habitation avec une personne de l'autre sexe et qu'elle a créé l'apparence d'une communauté de vie semblable au mariage.

IT

Art. 153 cpv. 1 CC; perdita della rendita da parte del coniuge divorziato che vive in concubinato. L'attore debitore della rendita deve fornire la prova completa del fondamento della presunzione secondo cui la convenuta beneficiaria della rendita, che vive, al momento in cui è promossa l'azione, già da cinque anni in concubinato, ricava dalla nuova unione vantaggi simili a quelli scaturienti da un matrimonio e che non contrae nuove nozze per evitare la perdita del diritto alla rendita; egli deve cioè provare l'esistenza del concubinato. L'attore debitore della rendita non adempie tale onere probatorio se si limita a provare che la convenuta convive con una persona dell'altro sesso e che essa ha creato l'apparenza di una comunione simile al matrimonio.

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BGE 118 II 235 — Swissrulings