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BGE 118 II 225

Art. 4 Cost.; art. 145 cpv. 2 CC. Misure provvisionali introdotte dopo un'azione di divorzio: contributi alimentari richiesti da una moglie che vive in concubinato. 1. Dopo la separazione conseguente all'introduzione di una domanda di divorzio, sussiste l'obbligo al mantenimento a meno che la pretesa del coniuge da mantenere non costituisca un abuso di diritto: ciò è in particolare il caso quando il coniuge richiedente viene totalmente mantenuto dal suo concubino (consid. 2c, aa). 2. Commette arbitrio il giudice che concede un contributo alla moglie che vive in concubinato per il solo motivo che essa non commette una colpa con questo fatto, senza esaminare se il concubino provvede al mantenimento della donna come lo farebbe un marito: in effetti, ciò che importa per applicare l'art. 145 cpv. 2 CC, è di sapere se il coniuge richiedente necessita del sussidio (consid. 2c, bb).

26 giugno 2014·Volume 118·II·Dossier: 5P.179/1992·1 visualizzazioni
DE

44. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 31 août 1992 dans la cause F. contre dame F. (recours de droit public)

FR

Art. 4 Cst.; art. 145 al. 2 CC. Mesures provisoires après l'introduction d'une demande en divorce: contribution d'entretien réclamée par une épouse vivant en concubinage. 1. Après la séparation consécutive à l'introduction d'une demande en divorce, l'obligation d'entretien subsiste, à moins que la prétention d'un époux à être entretenu ne constitue un abus de droit: tel est le cas, notamment, lorsque l'époux demandeur est totalement entretenu par son concubin (consid. 2c, aa). 2. Commet arbitraire le juge qui alloue une contribution à une femme vivant en concubinage par le seul motif qu'elle ne commet pas une faute de ce fait, sans examiner si le concubin pourvoit à l'entretien de la femme comme le ferait un mari: en effet, ce qui importe pour l'application de l'art. 145 al. 2 CC, c'est de savoir si l'époux demandeur a besoin des subsides (consid. 2c, bb).

IT

Art. 4 Cost.; art. 145 cpv. 2 CC. Misure provvisionali introdotte dopo un'azione di divorzio: contributi alimentari richiesti da una moglie che vive in concubinato. 1. Dopo la separazione conseguente all'introduzione di una domanda di divorzio, sussiste l'obbligo al mantenimento a meno che la pretesa del coniuge da mantenere non costituisca un abuso di diritto: ciò è in particolare il caso quando il coniuge richiedente viene totalmente mantenuto dal suo concubino (consid. 2c, aa). 2. Commette arbitrio il giudice che concede un contributo alla moglie che vive in concubinato per il solo motivo che essa non commette una colpa con questo fatto, senza esaminare se il concubino provvede al mantenimento della donna come lo farebbe un marito: in effetti, ciò che importa per applicare l'art. 145 cpv. 2 CC, è di sapere se il coniuge richiedente necessita del sussidio (consid. 2c, bb).

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BGE 118 II 225 — Swissrulings