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BGE 118 II 157

Contratto di "franchising". 1. Norme applicabili di principio al contratto di "franchising" (consid. 2). 2. Ad un contratto di "franchising" comprendente solo un elemento secondario del contratto di locazione o di affitto non sono applicabili le disposizioni in materia di protezione dei conduttori, rispettivamente degli affittuari (consid. 3). 3. Se fra il concessionario e il concedente sussiste un rapporto di subordinazione analogo a quello fra datore di lavoro e lavoratore, si giustifica di applicare per analogia le disposizioni sulla protezione del lavoratore. Nella fattispecie al concessionario è riconosciuta un'indennità per disdetta abusiva del contratto da parte del concedente (consid. 4).

26 giugno 2014·Volume 118·II·Dossier: 4C.326/1991·1 visualizzazioni
DE

33. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 26. März 1992 i.S. Marie-Therese B. gegen Y. R.-AG (Berufung)

FR

Contrat de franchise. 1. Droit applicable aux contrats de franchise (consid. 2). 2. Les dispositions en matière de protection des locataires et des fermiers ne s'appliquent pas à un contrat de franchise qui comprend un élément secondaire du bail à loyer ou à ferme (consid. 3). 3. Il y a lieu d'appliquer par analogie les dispositions destinées à protéger le travailleur lorsque le franchisé se trouve vis-à-vis du franchiseur dans un rapport de subordination comparable à celui existant entre un travailleur et un employeur. En l'espèce, le franchisé se voit allouer une indemnité pour résiliation abusive du contrat par le franchiseur (consid. 4).

IT

Contratto di "franchising". 1. Norme applicabili di principio al contratto di "franchising" (consid. 2). 2. Ad un contratto di "franchising" comprendente solo un elemento secondario del contratto di locazione o di affitto non sono applicabili le disposizioni in materia di protezione dei conduttori, rispettivamente degli affittuari (consid. 3). 3. Se fra il concessionario e il concedente sussiste un rapporto di subordinazione analogo a quello fra datore di lavoro e lavoratore, si giustifica di applicare per analogia le disposizioni sulla protezione del lavoratore. Nella fattispecie al concessionario è riconosciuta un'indennità per disdetta abusiva del contratto da parte del concedente (consid. 4).

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BGE 118 II 157 — Swissrulings