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BGE 118 II 21

Art. 157 e 274 cpv. 2 CC. Modifica di una sentenza di divorzio: soppressione del diritto di visita di un genitore. 1. L'art. 274 cpv. 2 CC ha per scopo la protezione del figlio e non la punizione dei genitori: la violazione da parte di questi dei loro doveri e il fatto di non essersi seriamente curati del figlio giustificano il diniego o la revoca del diritto alle relazioni personali unicamente nel caso in cui questi comportamenti recano pregiudizio al bene del figlio (consid. 3c). 2. Per determinare se un genitore non si è seriamente curato del figlio ai sensi dell'art. 274 cpv. 2 CC, si può far riferimento all'interpretazione dell'art. 265 n. 2 CC, che esprime negli stessi termini uno dei casi in cui, in materia di adozione, può essere fatta astrazione del consenso di un genitore (consid. 3d). 3. Altro motivo grave ai sensi dell'art. 274 cpv. 2 CC: il fatto che il patrigno assume socialmente e psichicamente il ruolo del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, quando quest'ultimo e il figlio sono totalmente estranei l'uno all'altro (consid. 3e).

26 giugno 2014·Volume 118·II·Dossier: 5C.224/1991·1 visualizzazioni
DE

4. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 28 janvier 1992 dans la cause B. contre S. (recours en réforme)

FR

Art. 157 et 274 al. 2 CC. Modification d'un jugement de divorce: suppression du droit de visite d'un parent. 1. L'art. 274 al. 2 CC a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents: la violation par ceux-ci de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne justifient le refus ou le retrait des relations personnelles que si ces comportements portent atteinte au bien de l'enfant (consid. 3c). 2. Pour dire si un parent ne s'est pas soucié sérieusement de son enfant au sens de l'art. 274 al. 2 CC, on peut se référer à l'interprétation donnée à l'art. 265c ch. 2 CC, qui exprime en termes identiques l'une des hypothèses dans lesquelles, en matière d'adoption, il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents (consid. 3d). 3. Autre juste motif au sens de l'art. 274 al. 2 CC: le fait que le beau-père prend socialement et psychiquement la place du parent titulaire du droit aux relations personnelles, lorsque ce dernier et l'enfant sont totalement étrangers l'un à l'autre (consid. 3e).

IT

Art. 157 e 274 cpv. 2 CC. Modifica di una sentenza di divorzio: soppressione del diritto di visita di un genitore. 1. L'art. 274 cpv. 2 CC ha per scopo la protezione del figlio e non la punizione dei genitori: la violazione da parte di questi dei loro doveri e il fatto di non essersi seriamente curati del figlio giustificano il diniego o la revoca del diritto alle relazioni personali unicamente nel caso in cui questi comportamenti recano pregiudizio al bene del figlio (consid. 3c). 2. Per determinare se un genitore non si è seriamente curato del figlio ai sensi dell'art. 274 cpv. 2 CC, si può far riferimento all'interpretazione dell'art. 265 n. 2 CC, che esprime negli stessi termini uno dei casi in cui, in materia di adozione, può essere fatta astrazione del consenso di un genitore (consid. 3d). 3. Altro motivo grave ai sensi dell'art. 274 cpv. 2 CC: il fatto che il patrigno assume socialmente e psichicamente il ruolo del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, quando quest'ultimo e il figlio sono totalmente estranei l'uno all'altro (consid. 3e).

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