Art. 75 CC. Annullamento di una risoluzione dell'associazione; distinzione fra regola di gioco e regola di diritto. 1. L'azione prevista dall'art. 75 CC è di natura cassatoria; solo il competente organo dell'associazione, vincolato dai considerandi della sentenza di rinvio, è abilitato a prendere una nuova risoluzione (consid. 1c). 2. Distinzione fra regola di gioco e regola di diritto in merito alle condizioni d'iscrizione a un prova sportiva (consid. 2). 3. L'art. 75 CC non riguarda unicamente le risoluzioni dell'assemblea sociale, come organo superiore dell'associazione, ma ugualmente quelle prese da un organo inferiore nell'ambito delle sue competenze. Ma il ricorso al giudice è solo possibile nei confronti di una decisione definitiva, ciò che presuppone l'esaurimento delle istanze previste dalla regolamentazione interna (nel caso di specie sportiva) dell'associazione (consid. 3a e b).
2. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 25 mars 1992 dans la cause Kindle contre Fédération Motocycliste Suisse (recours en réforme)
Art. 75 CC. Annulation d'une décision de l'association; distinction entre règle de jeu et règle de droit. 1. L'action prévue à l'art. 75 CC est de nature cassatoire; l'organe compétent de l'association, lié par les considérants de l'arrêt de renvoi, est seul habilité à prendre une nouvelle décision (consid. 1c). 2. Distinction entre règle de jeu et règle de droit s'agissant des conditions d'inscription à une épreuve sportive (consid. 2). 3. L'art. 75 CC ne vise pas uniquement les décisions de l'assemblée générale, comme organe suprême de l'association, mais également celles qu'un organe inférieur prend dans les limites de sa compétence. Mais le recours au juge ne peut s'exercer qu'à l'endroit d'une décision définitive, ce qui suppose l'épuisement préalable des instances prévues par la réglementation interne (en l'espèce sportive) de l'association (consid. 3a et b).
Art. 75 CC. Annullamento di una risoluzione dell'associazione; distinzione fra regola di gioco e regola di diritto. 1. L'azione prevista dall'art. 75 CC è di natura cassatoria; solo il competente organo dell'associazione, vincolato dai considerandi della sentenza di rinvio, è abilitato a prendere una nuova risoluzione (consid. 1c). 2. Distinzione fra regola di gioco e regola di diritto in merito alle condizioni d'iscrizione a un prova sportiva (consid. 2). 3. L'art. 75 CC non riguarda unicamente le risoluzioni dell'assemblea sociale, come organo superiore dell'associazione, ma ugualmente quelle prese da un organo inferiore nell'ambito delle sue competenze. Ma il ricorso al giudice è solo possibile nei confronti di una decisione definitiva, ciò che presuppone l'esaurimento delle istanze previste dalla regolamentazione interna (nel caso di specie sportiva) dell'associazione (consid. 3a e b).