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BGE 117 V 386

Art. 14 cpv. 1 e 2 LAINF: Rimborso delle spese necessarie al trasporto della salma. Per "luogo di sepoltura", sino al quale ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAINF sono messe a carico dell'assicurazione contro gli infortuni le spese necessarie al trasporto della salma, si intende la tomba, rispettivamente il crematorio, e non il luogo in cui ha inizio la cerimonia funebre. Le spese di trasferimento del corpo nell'ambito del funerale non sono quindi annoverabili fra quelle di sepoltura, le quali, giusta l'art. 14 cpv. 2 LAINF, sono assunte nella limitata misura di un multiplo del guadagno giornaliero assicurato.

26 giugno 2014·Volume 117·V·Dossier: U 78/90·1 visualizzazioni
DE

52. Sentenza del 30 settembre 1991 nella causa Z. contro Società svizzera di Assicurazione Elvia e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino

FR

Art. 14 al. 1 et 2 LAA: Remboursement des frais de transport de la personne décédée. Par "lieu d'ensevelissement" jusqu'auquel les frais nécessités par le transport du corps sont pris en charge par l'assurance-accidents en vertu de l'art. 14 al. 1 LAA, il faut entendre la tombe ou le crématoire, et non l'endroit où a débuté la cérémonie funéraire. Les frais de transport du corps pendant les funérailles ne représentent par conséquent pas des frais d'ensevelissement, qui ne sont remboursés, selon l'art. 14 al. 2 LAA, que dans la mesure où ils n'excèdent pas un certain nombre de fois le montant du gain journalier assuré.

IT

Art. 14 cpv. 1 e 2 LAINF: Rimborso delle spese necessarie al trasporto della salma. Per "luogo di sepoltura", sino al quale ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAINF sono messe a carico dell'assicurazione contro gli infortuni le spese necessarie al trasporto della salma, si intende la tomba, rispettivamente il crematorio, e non il luogo in cui ha inizio la cerimonia funebre. Le spese di trasferimento del corpo nell'ambito del funerale non sono quindi annoverabili fra quelle di sepoltura, le quali, giusta l'art. 14 cpv. 2 LAINF, sono assunte nella limitata misura di un multiplo del guadagno giornaliero assicurato.

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