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BGE 117 V 261

Art. 141 cpv. 3 OAVS. La regola in tema di prova indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettificazione delle iscrizioni nel momento in cui si verifica il rischio assicurato pretende la prova piena, non esclude l'applicazione del principio inquisitorio. La prova piena deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'ambito dell'assicurazione sociale, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto.

28 febbraio 2021·Volume 117·V·Dossier: H 124/91·1 visualizzazioni
DE

34. Auszug aus dem Urteil vom 4. Dezember 1991 i.S. A. gegen Ausgleichskasse des Kantons Solothurn und Versicherungsgericht des Kantons Solothurn

FR

Art. 141 al. 3 RAVS. La règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, selon lequel la rectification des inscriptions lors de la réalisation du risque assuré exige une preuve absolue, n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas.

IT

Art. 141 cpv. 3 OAVS. La regola in tema di prova indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettificazione delle iscrizioni nel momento in cui si verifica il rischio assicurato pretende la prova piena, non esclude l'applicazione del principio inquisitorio. La prova piena deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'ambito dell'assicurazione sociale, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto.

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BGE 117 V 261 — Swissrulings