Art. 91 LPP, art. 331b CO, art. 89bis cpv. 6 CC. - Il regolamento di una fondazione di previdenza a favore del personale, attiva nell'ambito della previdenza più estesa, non può essere modificato unilateralmente da parte della fondazione che quando ciò sia espressamente previsto da una disposizione accettata dall'assicurato (esplicitamente o per atto concludente) al momento della stipulazione del contratto (consid. 4). - L'art. 91 LPP che garantisce i diritti acquisiti non è applicabile alle fondazioni di previdenza in favore del personale non iscritte al registro (consid. 5a). - Se la fondazione prevede una disciplina che eccede le esigenze minime legali è ammissibile l'applicazione retroattiva e a sfavore dell'assicurato di una modificazione della scala della prestazione di libero passaggio, in quanto la nuova regolamentazione sia conforme a legge e non leda diritti acquisiti (consid. 5b e c).
28. Urteil vom 27. Mai 1991 i.S. Stiftung für Personalfürsorge der H.-Unternehmungen und Stiftung Vorsorgekasse der H.-Unternehmungen gegen W. und Versicherungsgericht des Kantons Zürich
Art. 91 LPP, art. 331b CO, art. 89bis al. 6 CC. - Le règlement d'une fondation de prévoyance en faveur du personnel, dont l'activité s'exerce dans le domaine de la prévoyance plus étendue, ne peut être modifié unilatéralement par la fondation que s'il réserve expressément cette possibilité dans une disposition acceptée par l'assuré (explicitement ou par actes concluants) lors de la conclusion du contrat de prévoyance (consid. 4). - L'art. 91 LPP, relatif à la garantie des droits acquis, n'est pas applicable aux fondations de prévoyance en faveur du personnel non enregistrées (consid. 5a). - Si la fondation prévoit une réglementation qui va au-delà des exigences légales minimales, il est admissible d'appliquer rétroactivement et en défaveur de l'assuré une modification de l'échelle de la prestation de libre passage, pour autant que la nouvelle réglementation soit conforme à la loi et ne porte pas atteinte aux droits acquis (consid. 5b et c).
Art. 91 LPP, art. 331b CO, art. 89bis cpv. 6 CC. - Il regolamento di una fondazione di previdenza a favore del personale, attiva nell'ambito della previdenza più estesa, non può essere modificato unilateralmente da parte della fondazione che quando ciò sia espressamente previsto da una disposizione accettata dall'assicurato (esplicitamente o per atto concludente) al momento della stipulazione del contratto (consid. 4). - L'art. 91 LPP che garantisce i diritti acquisiti non è applicabile alle fondazioni di previdenza in favore del personale non iscritte al registro (consid. 5a). - Se la fondazione prevede una disciplina che eccede le esigenze minime legali è ammissibile l'applicazione retroattiva e a sfavore dell'assicurato di una modificazione della scala della prestazione di libero passaggio, in quanto la nuova regolamentazione sia conforme a legge e non leda diritti acquisiti (consid. 5b e c).