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BGE 117 IV 493

Omissione colpevole del pagamento della tassa militare (art. 42 LTM). L'esistenza di una colpa ai sensi dell'art. 42 LTM non può essere negata per il fatto che il reddito di cui disponeva l'assoggettato al momento in cui ha ricevuto la prima diffida non raggiungeva il minimo pignorabile secondo la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. È invece determinante come l'assoggettato ha speso concretamente il suo reddito tra il momento in cui ha avuto conoscenza del suo obbligo di pagare la tassa e la scadenza del termine suppletivo impartitogli insieme con l'ammonizione.

26 giugno 2014·Volume 117·IV·Dossier: 6S.311/1991·2 visualizzazioni
DE

86. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 22. November 1991 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn gegen W. (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Non-paiement fautif de la taxe militaire (art. 42 LTM). L'existence d'une faute au sens de l'art. 42 LTM ne peut être écartée pour le motif que les revenus dont disposait l'assujetti au moment où il a reçu la première sommation n'atteignaient pas le minimum insaisissable au regard de la LP. Ce qui est déterminant, c'est de savoir comment l'assujetti a dépensé concrètement ses revenus entre le moment où il a connu son devoir de payer la taxe et l'échéance du délai imparti par le dernier avertissement.

IT

Omissione colpevole del pagamento della tassa militare (art. 42 LTM). L'esistenza di una colpa ai sensi dell'art. 42 LTM non può essere negata per il fatto che il reddito di cui disponeva l'assoggettato al momento in cui ha ricevuto la prima diffida non raggiungeva il minimo pignorabile secondo la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. È invece determinante come l'assoggettato ha speso concretamente il suo reddito tra il momento in cui ha avuto conoscenza del suo obbligo di pagare la tassa e la scadenza del termine suppletivo impartitogli insieme con l'ammonizione.

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BGE 117 IV 493 — Swissrulings