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BGE 117 IV 259

Art. 159 CP. Amministrazione infedele da parte di un amministratore unico a detrimento di una società anonima con un solo azionista. 1. Una società anonima con un solo azionista costituisce una persona distinta anche per l'azionista unico solo amministratore della società; il suo patrimonio è pertanto per lui un patrimonio altrui (consid. 3). 2. a) Un atto di disposizione compiuto dall'amministratore unico a scapito del patrimonio di una società anonima con un solo azionista e nel quale sia ravvisabile una distribuzione (occulta) di dividendi è contrario ai doveri di tale amministratore e adempie la fattispecie legale obiettiva dell'art. 159 CP solo se il patrimonio netto - attivi meno i debiti della società - rimanente dopo il prelevamento non è più sufficiente a coprire il capitale sociale e le riserve obbligatorie (cambiamento della giurisprudenza) (consid. 4 e 5a). b) Un atto di disposizione compiuto dall'amministratore unico a scapito di una società anonima con un solo azionista e nel quale sia ravvisabile una spesa è contrario ai doveri di tale amministratore e adempie la fattispecie legale obiettiva dell'art. 159 CP se, in primo luogo, viene così intaccato il patrimonio minimo della società, quale dev'essere preservato in virtù delle norme imperative del diritto delle società anonime concernenti la protezione del capitale, e se (cumulativamente), in secondo luogo, la spesa non è compatibile con i doveri dell'amministratore relativi alla gestione diligente degli affari della società; sapere se tale seconda condizione sia realizzata dipende dall'insieme delle circostanze concrete, tra cui, da un lato, la situazione finanziaria dell'impresa, e, dall'altro, l'importanza, la natura e lo scopo della spesa (consid. 5b).

26 giugno 2014·Volume 117·IV·Dossier: 6S.326/1990·1 visualizzazioni
DE

47. Urteil des Kassationshofes vom 22. März 1991 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern gegen X. (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 159 CP. Gestion déloyale par un administrateur unique au détriment d'une société à un seul actionnaire. 1. Une société anonyme à un seul actionnaire est une personne distincte, même pour l'actionnaire unique formant à lui seul le conseil d'administration; ses biens sont donc pour celui-ci le bien d'autrui (consid. 3). 2. a) La disposition par l'administrateur unique de biens appartenant à une société à un seul actionnaire, si elle peut être qualifiée de distribution (cachée) de dividendes, n'est contraire aux devoirs de fonction et ne remplit les conditions objectives de l'art. 159 CP que si la fortune nette - actifs moins les dettes de la société - subsistant après le prélèvement ne suffit plus à équilibrer le capital social et les réserves obligatoires (changement de jurisprudence) (consid. 4 et 5a). b) La disposition par l'administrateur unique de biens appartenant à une société à un seul actionnaire, si elle peut être qualifiée de dépense, est contraire aux devoirs de fonction et remplit les conditions objectives de l'art. 159 CP lorsque, de ce fait, premièrement la fortune nette minimum de la société, telle qu'elle est constituée en application des règles impératives du droit des sociétés sur la protection du capital, est entamée, et deuxièmement (de manière cumulative) lorsque la dépense n'est pas compatible avec les devoirs de l'administrateur relatifs à la gestion diligente des affaires de la société; savoir si cette deuxième condition est réalisée dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret, parmi lesquelles, d'une part, la situation financière de l'entreprise et, d'autre part, l'importance, la nature et le but de la dépense (consid. 5b).

IT

Art. 159 CP. Amministrazione infedele da parte di un amministratore unico a detrimento di una società anonima con un solo azionista. 1. Una società anonima con un solo azionista costituisce una persona distinta anche per l'azionista unico solo amministratore della società; il suo patrimonio è pertanto per lui un patrimonio altrui (consid. 3). 2. a) Un atto di disposizione compiuto dall'amministratore unico a scapito del patrimonio di una società anonima con un solo azionista e nel quale sia ravvisabile una distribuzione (occulta) di dividendi è contrario ai doveri di tale amministratore e adempie la fattispecie legale obiettiva dell'art. 159 CP solo se il patrimonio netto - attivi meno i debiti della società - rimanente dopo il prelevamento non è più sufficiente a coprire il capitale sociale e le riserve obbligatorie (cambiamento della giurisprudenza) (consid. 4 e 5a). b) Un atto di disposizione compiuto dall'amministratore unico a scapito di una società anonima con un solo azionista e nel quale sia ravvisabile una spesa è contrario ai doveri di tale amministratore e adempie la fattispecie legale obiettiva dell'art. 159 CP se, in primo luogo, viene così intaccato il patrimonio minimo della società, quale dev'essere preservato in virtù delle norme imperative del diritto delle società anonime concernenti la protezione del capitale, e se (cumulativamente), in secondo luogo, la spesa non è compatibile con i doveri dell'amministratore relativi alla gestione diligente degli affari della società; sapere se tale seconda condizione sia realizzata dipende dall'insieme delle circostanze concrete, tra cui, da un lato, la situazione finanziaria dell'impresa, e, dall'altro, l'importanza, la natura e lo scopo della spesa (consid. 5b).

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