1. Art. 253 CP. Un contratto di compravendita immobiliare è attestato in un documento pubblico contrariamente alla verità quando, dopo accordo su un determinato prezzo e dopo pagamento di una parte della somma, le parti fanno iscrivere nel documento, come prezzo di vendita, soltanto il saldo. 2. Art. 335 num. 2 CP. Il conseguimento fraudolento della falsa attestazione di una compravendita immobiliare cade sotto l'art. 253 CP anche se è stato commesso al solo scopo di eludere imposte cantonali e adempie contemporaneamente le premesse di una violazione del diritto penale cantonale in materia fiscale.
47. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 19. Dezember 1958 i.S. Frank und Konsorten gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich.
1. Art. 253 CP. Un contrat de vente immobilière est faussement constaté dans un titre authentiqlue, lorsque, après accord sur un certain prix et paiement d'une partie de la somme, les parties ne font inscrire comme prix de vente dans l'acte que le solde. 2. Art. 335 ch. 2 CP. L'obtention frauduleuse de la constatation fausse d'une vente immobilière tombe sous le coup de l'art. 253 CP même si elle a été commise uniquement pour éluder des impôts cantonaux et qu'elle remplisse en même temps les conditions d'une infraction du droit pénal cantonal en matière fiscale.
1. Art. 253 CP. Un contratto di compravendita immobiliare è attestato in un documento pubblico contrariamente alla verità quando, dopo accordo su un determinato prezzo e dopo pagamento di una parte della somma, le parti fanno iscrivere nel documento, come prezzo di vendita, soltanto il saldo. 2. Art. 335 num. 2 CP. Il conseguimento fraudolento della falsa attestazione di una compravendita immobiliare cade sotto l'art. 253 CP anche se è stato commesso al solo scopo di eludere imposte cantonali e adempie contemporaneamente le premesse di una violazione del diritto penale cantonale in materia fiscale.