Art. 1, art. 2, art. 3 lett. a e art. 23 LCSl. Concorrenza sleale risultante da un servizio apparso nei media. L'applicazione della nuova LCSl non presuppone l'esistenza di una relazione di concorrenza tra l'agente e la persona lesa. Anche un giornalista può quindi rendersi punibile d'infrazione a certe disposizioni della LCSl in conseguenza di affermazioni proprie o della riproduzione di affermazioni altrui concernenti determinate imprese, i loro prodotti ecc. (consid. 1). La condanna ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. a e 23 LCSl è possibile solo se l'agente ha denigrato un'impresa, i suoi prodotti ecc. con affermazioni inesatte, fallaci o inutilmente lesive e se, agendo con dolo (eventuale), ha esercitato in modo contrario ai principi della buona fede un'influenza sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti (consid. 2).
37. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 18. März 1991 i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 1, art. 2, art. 3 let. a et art. 23 LCD. Concurrence déloyale résultant d'un reportage dans les médias. L'application de la nouvelle LCD n'implique pas l'existence d'une relation de concurrence entre l'auteur et le lésé. De ce fait, même un journaliste peut se rendre coupable d'infractions à certaines des dispositions de la LCD, par ses propres exposés ou par la reproduction de ceux d'autrui sur des entreprises, leurs produits, etc. (consid. 1). La condamnation en application de l'art. 3 let. a, en corrélation avec l'art. 23 LCD, n'est possible que si l'auteur a dénigré une entreprise, ses produits, etc., par des indications inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes et que, en agissant par dol (dol éventuel), il a influé d'une manière contraire aux règles de la bonne foi sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (consid. 2).
Art. 1, art. 2, art. 3 lett. a e art. 23 LCSl. Concorrenza sleale risultante da un servizio apparso nei media. L'applicazione della nuova LCSl non presuppone l'esistenza di una relazione di concorrenza tra l'agente e la persona lesa. Anche un giornalista può quindi rendersi punibile d'infrazione a certe disposizioni della LCSl in conseguenza di affermazioni proprie o della riproduzione di affermazioni altrui concernenti determinate imprese, i loro prodotti ecc. (consid. 1). La condanna ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. a e 23 LCSl è possibile solo se l'agente ha denigrato un'impresa, i suoi prodotti ecc. con affermazioni inesatte, fallaci o inutilmente lesive e se, agendo con dolo (eventuale), ha esercitato in modo contrario ai principi della buona fede un'influenza sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti (consid. 2).