Art. 91 cpv. 1 LCS, art. 25 CP; complicità nella guida in stato di ebrietà. Anche il fatto di incoraggiare il conducente a consumare bevande alcoliche può costituire una complicità nella guida in stato di ebrietà (conferma della giurisprudenza). Conformemente all'esperienza generale della vita, bicchierate di bevande alcoliche ordinate e pagate vicendevolmente favoriscono il consumo d'alcol di coloro che partecipano alla riunione. Sotto il profilo soggettivo occorre che il complice, al momento in cui apporta - volontariamente o con dolo eventuale - il proprio contributo alle bicchierate, conosca o accetti la circostanza che il conducente quanto meno preveda già a quel momento di condurre in stato di ebrietà.
36. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 26. Juni 1991 i.S. W. und A. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Obwalden (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 91 al. 1 LCR, art. 25 CP; complicité de conduite en état d'ébriété. Encourager le conducteur à consommer de l'alcool peut aussi constituer une complicité de conduite en état d'ébriété (confirmation de jurisprudence). Conformément à l'expérience générale de la vie, la commande et le paiement réciproques de "tournées" de boissons alcoolisées favorisent la consommation d'alcool de ceux qui participent à la réunion. Du point de vue subjectif, il est nécessaire que le complice, au moment où il apporte sa contribution - volontairement ou sous la forme du dol éventuel - au processus des "tournées", sache ou prenne en compte le fait que le conducteur, à ce moment déjà, envisage pour le moins une course en état d'ébriété.
Art. 91 cpv. 1 LCS, art. 25 CP; complicità nella guida in stato di ebrietà. Anche il fatto di incoraggiare il conducente a consumare bevande alcoliche può costituire una complicità nella guida in stato di ebrietà (conferma della giurisprudenza). Conformemente all'esperienza generale della vita, bicchierate di bevande alcoliche ordinate e pagate vicendevolmente favoriscono il consumo d'alcol di coloro che partecipano alla riunione. Sotto il profilo soggettivo occorre che il complice, al momento in cui apporta - volontariamente o con dolo eventuale - il proprio contributo alle bicchierate, conosca o accetti la circostanza che il conducente quanto meno preveda già a quel momento di condurre in stato di ebrietà.