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BGE 117 IV 186

Art. 91 cpv. 1 LCS, art. 25 CP; complicità nella guida in stato di ebrietà. Anche il fatto di incoraggiare il conducente a consumare bevande alcoliche può costituire una complicità nella guida in stato di ebrietà (conferma della giurisprudenza). Conformemente all'esperienza generale della vita, bicchierate di bevande alcoliche ordinate e pagate vicendevolmente favoriscono il consumo d'alcol di coloro che partecipano alla riunione. Sotto il profilo soggettivo occorre che il complice, al momento in cui apporta - volontariamente o con dolo eventuale - il proprio contributo alle bicchierate, conosca o accetti la circostanza che il conducente quanto meno preveda già a quel momento di condurre in stato di ebrietà.

6 luglio 2014·Volume 117·IV·Dossier: 6S.579/1990·2 visualizzazioni
DE

36. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 26. Juni 1991 i.S. W. und A. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Obwalden (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 91 al. 1 LCR, art. 25 CP; complicité de conduite en état d'ébriété. Encourager le conducteur à consommer de l'alcool peut aussi constituer une complicité de conduite en état d'ébriété (confirmation de jurisprudence). Conformément à l'expérience générale de la vie, la commande et le paiement réciproques de "tournées" de boissons alcoolisées favorisent la consommation d'alcool de ceux qui participent à la réunion. Du point de vue subjectif, il est nécessaire que le complice, au moment où il apporte sa contribution - volontairement ou sous la forme du dol éventuel - au processus des "tournées", sache ou prenne en compte le fait que le conducteur, à ce moment déjà, envisage pour le moins une course en état d'ébriété.

IT

Art. 91 cpv. 1 LCS, art. 25 CP; complicità nella guida in stato di ebrietà. Anche il fatto di incoraggiare il conducente a consumare bevande alcoliche può costituire una complicità nella guida in stato di ebrietà (conferma della giurisprudenza). Conformemente all'esperienza generale della vita, bicchierate di bevande alcoliche ordinate e pagate vicendevolmente favoriscono il consumo d'alcol di coloro che partecipano alla riunione. Sotto il profilo soggettivo occorre che il complice, al momento in cui apporta - volontariamente o con dolo eventuale - il proprio contributo alle bicchierate, conosca o accetti la circostanza che il conducente quanto meno preveda già a quel momento di condurre in stato di ebrietà.

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