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BGE 117 II 443

Decreto federale concernente un divieto temporaneo di alienazione di fondi non agricoli e la pubblicazione dei trasferimenti di proprietà fondiaria del 6 ottobre 1989 (DFDA; RS 211.437.1). Art. 4 cpv. 1 lett. b; autorizzazione di alienazione anticipata. L'autorizzazione di alienare un fondo prima della scadenza del termine di divieto di cinque anni può unicamente venir concessa, qualora questo sia servito all'alienante o alla sua famiglia come abitazione per almeno due anni. Un mero godimento del fondo quale possessore diretto, per esempio in qualità di conduttore, non costituisce una circostanza che giustifica il rilascio di tale autorizzazione.

26 giugno 2014·Volume 117·II·Dossier: 5A.60/1990·2 visualizzazioni
DE

82. Urteil der II. Zivilabteilung vom 30. Mai 1991 i.S. Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement gegen R. und Rekurskommission für Grunderwerb des Kantons Zürich (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)

FR

Arrêté fédéral concernant un délai d'interdiction de revente des immeubles non agricoles et la publication des transferts de propriété immobilière, du 6 octobre 1989 (AFIR; RS 211.437.1). Art. 4 al. 1er let. b; autorisation d'aliéner avant l'expiration du délai d'interdiction. L'autorisation d'aliéner un immeuble avant l'expiration du délai d'interdiction de cinq ans ne peut être accordée que lorsque l'immeuble a, pendant deux ans au moins, servi de logement à l'aliénateur ou à sa famille. La simple jouissance comme possesseur direct, par exemple en tant que locataire de l'appartement, ne constitue pas une circonstance justifiant l'octroi d'une telle autorisation.

IT

Decreto federale concernente un divieto temporaneo di alienazione di fondi non agricoli e la pubblicazione dei trasferimenti di proprietà fondiaria del 6 ottobre 1989 (DFDA; RS 211.437.1). Art. 4 cpv. 1 lett. b; autorizzazione di alienazione anticipata. L'autorizzazione di alienare un fondo prima della scadenza del termine di divieto di cinque anni può unicamente venir concessa, qualora questo sia servito all'alienante o alla sua famiglia come abitazione per almeno due anni. Un mero godimento del fondo quale possessore diretto, per esempio in qualità di conduttore, non costituisce una circostanza che giustifica il rilascio di tale autorizzazione.

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BGE 117 II 443 — Swissrulings